Contratto di lavoro occasionale e Libretto famiglia: ecco le nuove regole delle modalità di pagamento post voucher
E’ iniziata l’era del dopo voucher. L’Inps, ha pubblicato la circolare 107/2017 con le indicazioni sui nuovi contratti del lavoro occasionale, introdotti dal decreto legge 50/2017, in sostituzione del lavoro accessorio, retribuito con i voucher, aboliti 17 marzo scorso.
Le aziende potranno affidarsi ad un contratto vero e proprio, mentre le persone fisiche che non esercitano attività professionale o di impresa, potranno utilizzare il Libretto Famiglia. Le nuove modalità saranno operative da lunedì 10 luglio e utilizzabili tramite la piattaforma telematica dell’Inps. La domanda attesa per i nuovi contratti dovrebbe essere elevata. Ma andiamo per gradi.
Le prestazioni di lavoro occasionale
Partiamo dalla base. Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dal decreto legge 50/2017, tramite Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale, con limiti economici riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa.
E in particolare, colui che presta il lavoro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (ovvero dei diversi datori), può ricevere un importo complessivo non superiore a 5.000 euro annui. Il datore di lavoro, con riferimento alla totalità dei prestatori, può erogare compensi complessivi non superiori a 5.000 euro, per tale modalità di contratto. Per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, il compenso non potrà essere superiore a 2.500 euro. Si tratta di importi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
Il decreto legge 50/2017 prevede, però, che per titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università); persone disoccupate; e percettori di prestazioni integrative del salario o di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito, gli importi effettivamente erogati siano considerati al 75% del loro valore solo per il limite a carico dell’utilizzatore.
Il contratto di Prestazione occasionale
Per il contratto di prestazione occasionale, formula che deve essere utilizzata da , professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, il compenso minimo orario è di 9 euro netti (i datori sono obbligati a pagare almeno 36 euro, cioè il corrispettivo di quattro ore, anche se quelle effettivamente lavorate saranno meno). Al compenso netto si aggiunge il 33% di contribuzione Inps (2,97 euro) e il 3,5% di premio Inail (3,2 euro), per un totale lordo di 12,29 euro.
“Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Al riguardo, allo scopo di semplificare gli adempimenti da parte degli utilizzatori e di favorire lo svolgimento delle attività di controllo preventivo automatizzato da parte dell’Istituto, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente)”, si legge nella circolare Inps.
Il libretto famiglia
Tramite la modalità Libretto Famiglia, il datore di lavoro (non azienda, ovviamente) può remunerare esclusivamente le prestazioni occasionali rese in suo favore per:
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lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
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assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
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insegnamento privato supplementare.