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	<title>L ORIZZONTE &#187; REGIONE</title>
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		<title>DISASTRI DELL&#8217;AUTONOMIA REGIONALE</title>
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		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 05:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro D'Aprile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le mie Proposte]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONE]]></category>

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		<description><![CDATA[<h4 itemprop="headline"><strong>“Prima i veneti!” La Corte costituzionale sconfessa i criteri discriminatori per l’edilizia pubblica</strong></h4> 
<h4 itemprop="headline" style="text-align: justify;">Con la <a href="https://giurcost.org/decisioni/2024/0067s-24.html?titolo=Sentenza%20n.%2067">sentenza n. 67 del 2024</a>, depositata il 22 aprile scorso, la Corte costituzionale ha dichiarato</h4> <a href="https://lorizzonte.net/?p=28785">Continua lettura...</a>]]></description>
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<h4 itemprop="headline"><strong>“Prima i veneti!” La Corte costituzionale sconfessa i criteri discriminatori per l’edilizia pubblica</strong></h4>
<h4 itemprop="headline" style="text-align: justify;">Con la <a href="https://giurcost.org/decisioni/2024/0067s-24.html?titolo=Sentenza%20n.%2067">sentenza n. 67 del 2024</a>, depositata il 22 aprile scorso, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera a), della legge della Regione Veneto n. 39 del 2017 (<em>Norme in materia di edilizia residenziale pubblica</em>), limitatamente alle parole «nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente». In sostanza, la disposizione precludeva l’accesso alle graduatorie per l’assegnazione di alloggi pubblici a quanti non fossero stati residenti in Veneto per almeno cinque dei dieci anni precedenti alla domanda.</h4>
<h5 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 1.2em;">Alcuni dei potenziali richiedenti – stranieri che risultavano così esclusi dalla possibilità di presentare domanda per l’assegnazione di alloggi nel Comune di Venezia – hanno avviato un’azione anti-discriminazione </span><em style="font-size: 1.2em;">ex</em><span style="color: #000000; font-size: 1.2em;"> </span><a style="font-size: 1.2em;" href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=3&amp;art.flagTipoArticolo=0&amp;art.codiceRedazionale=011G0192&amp;art.idArticolo=28&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2011-09-21&amp;art.progressivo=0">artt. 44 d.lgs. n. 286 del 1998 e 28 d.lgs. n. 150/2011</a><span style="color: #000000; font-size: 1.2em;"> dinanzi al Tribunale ordinario di Padova, ritenendo che la legge determinasse una discriminazione ai loro danni. Oltre alla remissione della questione di legittimità della norma, i ricorrenti chiedevano la cessazione del comportamento discriminatorio e la rimozione degli effetti (ovvero, tra le altre cose, la riformulazione dei bandi e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande).</span></h5>
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<div itemprop="text">
<h4 style="text-align: justify;">Va detto che la previsione dichiarata incostituzionale dalla Corte era soltanto l’ultima di una serie di disposizioni regionali che negli anni hanno tentato di restringere l’accesso alle case popolari ai soli soggetti che potessero dimostrare una <em>residenza prolungata</em> sul territorio della regione di riferimento. Alla luce della giurisprudenza costituzionale pregressa, che ha inesorabilmente censurato tutte le restrizioni regionali di questo tipo portate all’attenzione della Corte costituzionale (quanto alle prestazioni sociali concernenti l’abitazione, si v. soprattutto le sentenze <a href="https://giurcost.org/decisioni/2023/0145s-23.html?titolo=Sentenza%20n.%20145">n. 145 del 2023</a>, <a href="https://giurcost.org/decisioni/2023/0077s-23.html">n. 77 del 2023</a>, <a href="https://giurcost.org/decisioni/2020/0044s-20.html">n. 44 del 2020</a>, <a href="https://giurcost.org/decisioni/2018/0166s-18.html">n. 166 del 2018</a> e <a href="https://giurcost.org/decisioni/2014/0168s-14.html">n. 168 del 2014</a>), l’esito del giudizio sul caso veneto era piuttosto scontato. La sentenza si segnala comunque quale ulteriore conferma di un indirizzo oramai consolidato e presenta profili di interesse sul piano del seguito che dovrà essere dato al giudizio costituzionale.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Il ragionamento del giudice delle leggi è lineare.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Si parte dall’osservazione per cui il diritto all’abitare – bisogno primario della persona – costituisce un diritto sociale inviolabile, funzionale a che «la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana» (<em>Cons. dir.</em>, punto 6). Tra gli strumenti che l’ordinamento predispone al fine di garantire tale diritto, spicca l’edilizia residenziale pubblica (ERP), la quale permette a persone che versano in condizioni disagiate di concludere contratti di locazione a canoni agevolati aventi ad oggetto immobili residenziali di proprietà pubblica. Posto che la finalità dell’ERP è appunto quella di soddisfare il bisogno abitativo delle fasce più deboli della comunità, secondo la Corte vi dev’essere coerenza tra i requisiti previsti per l’accesso alle graduatorie e la finalità stessa (<em>Cons. dir.,</em> punto 7).</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Questa razionale coerenza dei criteri d’accesso non è però assicurata dalla richiesta di una prolungata residenza sul territorio della regione di riferimento, che nulla dice circa il bisogno abitativo del richiedente. Sostiene la Corte, infatti, citando i propri precedenti, che «non si ravvisa alcuna ragionevole correlazione fra l’esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilità, e la pregressa e protratta residenza – comunque la si declini (…) – nel territorio regionale»; e che «la durata della permanenza nel territorio regionale non incide in alcun modo sullo stato di bisogno e, pertanto, lo sbarramento che comporta tale requisito nell’accesso al bene casa è “incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, […] destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli”» (<em>Cons. dir.,</em> punti 7.1. e 7.1.1).</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Ne consegue che la disposizione in questione discrimina in modo irragionevole ai sensi dell’art. 3, comma 1 Cost. chi, italiano o straniero, risieda nella Regione Veneto da meno di cinque anni e si veda così automaticamente escluso dall’accesso alle graduatorie ERP. Né la conclusione sarebbe potuta essere diversa «sol perché la norma censurata diluisce nel tempo il criterio della residenza protratta nel territorio regionale, consentendo di maturare il requisito quinquennale nell’arco degli ultimi dieci anni» (<em>Cons. dir.</em>, punto 7.2).</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Non solo. La legge veneta viola pure il comma 2 dello stesso art. 3 Cost., nella misura in cui la preclusione all’accesso all’ERP a danno dei più bisognosi finisce col tradire il principio di eguaglianza sostanziale, che consegna alla Repubblica il compito – <em>anche</em> attraverso la realizzazione, la manutenzione e il finanziamento di un complesso di edilizia residenziale pubblica – di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (<em>Cons. dir.</em>, punto 9).</h4>
<h4 style="text-align: justify;">I commenti politici alla pronuncia non si sono fatti attendere.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Il Presidente Zaia ha affermato: «devo prenderne atto, ma non sono d’accordo» (<em>La Nuova Venezia</em> del 23-04-2024), spiegando poi che il requisito della residenza prolungata pregressa avrebbe voluto «premiare chi – cittadino o straniero non fa differenza – nella nostra terra ha un progetto di vita» e sarebbe stata «pensata proprio per chi vuole stabilirsi in Veneto con la propria famiglia, avviare un percorso di vita, iniziare un’attività lavorativa, mandare i propri figli nelle nostre scuole» (v. anche <em>il Gazzettino</em> del 23-04-2024). Senza volerlo, le parole del Presidente della Giunta illustrano plasticamente l’irragionevolezza della norma che avrebbero voluto difendere, mettendo in luce la contraddizione tra la <em>finalità</em> dichiarata – il radicamento sul territorio – e il <em>mezzo</em> impiegato per conseguirla – il criterio d’accesso della residenza prolungata. Come potrebbe un potenziale utente dell’ERP, che venisse da fuori regione ed avesse il desiderio di “avviare un percorso di vita” <em>ex novo</em> in Veneto, essere già stato residente per cinque anni nella regione? E cosa ci può dire questa circostanza sulla reale volontà del richiedente di costruirsi un futuro nella regione?</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Per dirla con parole della Corte «non è dalla pregressa permanenza in una regione che è dato inferire una (…) prospettiva di radicamento (…), poiché, viceversa, conta principalmente che sia stato avviato un percorso di inclusione nel contesto ordinamentale statale» (<em>Cons. dir</em>., punto 7.1.3.1.). D’altronde, in questi casi si ha l’impressione di trovarsi dinanzi a quegli annunci di lavoro che recitano: “<em>Cercasi apprendista con esperienza pregressa</em>”. Il requisito per l’accesso al posto – l’esperienza sul campo – è qualcosa che generalmente si realizza solo dopo lo svolgimento dell’apprendistato. In modo non molto dissimile, la legge veneta chiedeva ai potenziali fruitori dell’ERP che venissero da fuori regione una residenza protratta che avrebbero potuto verosimilmente soddisfare solo dopo aver conseguito l’alloggio pubblico. Inutile aggiungere che, in entrambi i casi, richieste di questo tipo fanno velo a intenzioni ben poco nobili, siano esse salari bassi e scarse tutele o intenti discriminatori (ben riassunti nella formula giornalistica “Priorità ai veneti”).</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Va evidenziato peraltro che la Corte non sottovaluta affatto la necessità di modulare gli strumenti di tutela dell’istanza abitativa, come l’ERP, «in funzione della assenza o presenza di una prospettiva di radicamento nel territorio», essendo ben conscia «che i flussi migratori comportano un costante movimento di persone, talora solo in transito talora con una qualche prospettiva di stabilità nel territorio nazionale, e che si assiste a un continuo incremento di coloro che competono nel far valere il medesimo bisogno rispetto a risorse comunque limitate» (<em>Cons. dir.,</em> punti 7.1.3.1. e 7.1.3). Il punto è che le prospettive di radicamento sul territorio vanno valutate razionalmente sulla scorta di altri fattori, quali potrebbero essere – come suggerito dalla difesa delle parti ricorrenti nel giudizio principale – la tipologia e durata di un eventuale rapporto contrattuale, l’esistenza di bambini in età scolare nel nucleo familiare, e l’età stessa del richiedente. La sfida che si offre al legislatore regionale sta proprio nell’identificare e valutare quali potrebbero essere gli indizi della volontà di creare un “progetto di vita” in Veneto. Insistere sulla residenza pregressa è evidentemente inutile.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Un aspetto interessante della vicenda – al netto della conferma del criterio valutativo della Corte – sarà il seguito che verrà dato sul piano amministrativo alla pronuncia. La maggior parte dei principali comuni veneti (Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, tra gli altri) ha infatti provveduto – nelle more della decisione sulla costituzionalità della legge – ad ammettere con riserva in autotutela tutti i richiedenti che, ai sensi della legge allora <em>sub iudice</em>, sarebbero stati esclusi dalle graduatorie. Si tratta di una scelta prudenziale volta a preservare l’interesse pubblico alla sollecita assegnazione degli alloggi ERP, evitando la necessità di ripartire da zero, con bandi radicalmente riformulati, che già allora andava prospettandosi in caso di declaratoria di incostituzionalità della Corte.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Il Comune di Venezia, senza un ragionevole motivo apparente e pur conscio delle differenti determinazioni delle altre amministrazioni, ha deciso di procedere comunque alle assegnazioni, senza ammissioni con riserva, in piena adesione alla disposizione ora dichiarata incostituzionale. È difficile stimare appieno, in questo momento, le potenziali conseguenze di questa scelta. L’assessore competente ha dichiarato di attendere «indicazioni chiare» dalla Regione, aggiungendo che «è un problema che riguarda noi e tutti i comuni del Veneto» (<em>La Nuova Venezia</em> del 23-04-2024).</h4>
<h4 style="text-align: justify;">In realtà, il quadro per il comune veneziano è assai più complesso. Perché molto probabilmente non basterà riammettere i 93 richiedenti esclusi per l’assenza del requisito: come si viene a sapere dalla lettura dell’<a href="https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioSentenzaOrdinanza.aspx?id=509609">ordinanza di rinvio</a>, i potenziali richiedenti (forse molti di più) non avrebbero potuto inviare le domande secondo la modalità prevista dal bando, perché avrebbero dovuto falsamente dichiarare di essere in possesso dei requisiti censurati e quindi la riammissione degli esclusi che hanno presentato effettivamente la domanda potrebbe non rimuovere compiutamente gli effetti della discriminazione. Va inoltre considerato che il bando veneziano assegnava punteggi aggiuntivi sulla scorta della residenza pregressa prolungata nel comune, il che complica ulteriormente la portata dell’eventuale intervento correttivo.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Anche nella migliore delle ipotesi, appare assai improbabile che i bandi non debbano essere riscritti e le assegnazioni rifatte.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">L’aspetto più grave e drammatico di questa vicenda, oltre ovviamente alla temporanea esclusione dei molti potenziali beneficiari, è che il procedimento, nel frattempo, è proseguito con l’approvazione delle graduatorie definitive: molti dei beneficiari, ormai prossimi all’agognata assegnazione dell’alloggio, vedono ora tutto rimesso in discussione. Si tratta di persone che versano in una situazione difficile e per le quali l’alloggio pubblico ha un’importanza evidentemente cruciale per le proprie prospettive di vita. Sarebbe bastata una gestione più prudente ed equilibrata del procedimento per evitare la situazione di grave incertezza attuale.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Cosa potrebbe accadere se si dovesse davvero procedere al radicale annullamento dei bandi? Potrebbero esserci gli estremi per una richiesta di risarcimento da parte dei beneficiari che vedono ritardata l’assegnazione o peggio si vedessero esclusi dalla graduatoria? E, in tal caso, ci sarebbero i margini per un danno erariale, alla luce della condotta difficilmente comprensibile dell’amministrazione?</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Le risposte a queste domande verranno date probabilmente, oltre che dalla decisione del giudizio <em>a quo</em> dinanzi al Tribunale di Padova, anche dalle soluzioni che l’amministrazione comunale saprà escogitare per affrontare questa situazione complessa in cui si è incautamente infilata.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="http://www.lacostituzione.info/index.php/2024/04/25/prima-i-veneti-la-corte-costituzionale-sconfessa-i-criteri-discriminatori-per-ledilizia-pubblica/#_ftnref1" name="_ftn1">*</a> Università di Macerata. L’autore è anche membro del collettivo <a href="https://ocio-venezia.it/">Ocio – Osservatorio CIvicO sulla casa e la residenza – Venezia</a>.</h4>
</div>
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		<title>SANITA&#8217; TERRITORIALE  IN CALABRIA</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 23:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro D'Aprile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le mie Proposte]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONE]]></category>

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		<description><![CDATA[<div><div><h4 style="text-align: justify;">Sanità territoriale e aree interne: considerazioni a partire dalla situazione della Calabria</h4><h4 style="text-align: justify;">La sanità pubblica calabrese vive una crisi ormai cronica che risulta ancora più evidente nelle aree interne, dove è molto</h4></div></div> <a href="https://lorizzonte.net/?p=27843">Continua lettura...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<h4 style="text-align: justify;">Sanità territoriale e aree interne: considerazioni a partire dalla situazione della Calabria</h4>
<h4 style="text-align: justify;">La sanità pubblica calabrese vive una crisi ormai cronica che risulta ancora più evidente nelle aree interne, dove è molto difficile poter ricevere cure adeguate, in particolare in casi di emergenza. In questa situazione complicata si assiste tuttavia alla crescita di processi virtuosi di advocacy a tutela del diritto alla salute dei cittadini e delle cittadine calabresi. Possono essere una strada per affrontare adeguatamente la situazione? </h4>
</div>
</div>
<div>
<h4 style="text-align: justify;">In un precedente <a href="https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/sanita/la-sanita-territoriale-tra-piani-decreti-sfide-e-silenzi/" target="_blank" rel="noopener">contributo pubblicato su Secondo Welfare</a> abbiamo avuto modo di fare il punto sulle prospettive del Sistema Sanitario Nazionale e, in particolare, sul processo di territorializzazione previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, confermato nel maggio 2022 dal <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/22/22G00085/sg" target="_blank" rel="noopener">Decreto 77 del Ministero della Salute</a>. La domanda con cui ci eravamo lasciati era la seguente: viste anche le <a href="https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=109257">dichiarazioni dei rappresentanti del Governo</a> che mettono in dubbio alcuni punti del citato decreto: se il disegno economico finanziario legato alla sanità territoriale non dovesse funzionare, che ne sarà del SSN nel suo insieme?</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Di seguito si propongono ulteriori riflessioni sul tema a partire dalla situazione della Calabria, di cui ci eravamo già occupati in <a href="https://www.secondowelfare.it/governi-locali/resilienza-e-comunita-di-pratiche-la-cura-degli-anziani-nelle-aree-interne-della-calabria/" target="_blank" rel="noopener">un altro contributo</a> sulla cura degli anziani nelle aree interne della regione. Come quell’articolo, anche quello che segue riprende ed integra i risultati maturati nell’ambito del programma “Attività di valutazione delle strategie territoriali della politica di coesione 2014/2020, previste dal POR Calabria FESR FSE 2014/2020, Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile e Strategia Nazionale e Regionale per le Aree Interne (Snai)”, realizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali – DISPES – dell’Università della Calabria (Cosenza), in collaborazione con Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Nrvvip) della Regione Calabria<a title="" href="https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/sanita/sanita-territoriale-e-aree-interne-considerazioni-a-partire-dalla-situazione-della-calabria/?fbclid=IwAR09zbRoJJU9TRKe3WAKSCdShUbG90P3GxUsmf4K02ZrZ8MlQK_ALo8l4dI#easy-footnote-bottom-1-62200" data-hasqtip="0">1</a></h4>
<h4 style="text-align: justify;">I problemi della sanità calabrese</h4>
<h4 style="text-align: justify;">La crisi cronica della sanità pubblica calabrese – in termini di efficacia, efficienza ed equità – insieme alla fragilità della rete dei servizi socioassistenziali, rappresenta l’espressione più evidente del mancato riconoscimento dei diritti di cittadinanza sociale nella intera regione (Marcello 2021).</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Da oltre un ventennio commissariata e assoggettata a Piano di rientro (D.G.R. 845/2009), le sue criticità sia sul piano dell’assistenza ospedaliera che su quello della medicina territoriale e di prossimità si sono progressivamente acuite. La chiusura o il depotenziamento di numerosi ospedali considerati inefficienti e insicuri (in particolar modo i punti nascita e le chirurgie) non si sono tradotti in riqualificazione e riorganizzazione dell’offerta di servizi sociosanitari sul territorio determinando molteplici disfunzioni e traducendosi in tassi di emigrazione sanitaria ancora drammaticamente elevati pari a circa il 20% (Agenas 2021).</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Non meno negativi gli adempimenti di alcuni livelli essenziali delle prestazioni: <em>screening</em> oncologici, assistenza domiciliare anziani non autosufficienti, salute mentale, rete dell’emergenza-urgenza territoriale. Ad esempio, nel 2021 il tempo intercorrente tra la ricezione delle chiamate da parte della Centrale Operativa e l’arrivo del primo mezzo di soccorso (indicatore “<em>intervallo allarme-target dei mezzi di soccorso</em>”) è stata pari a 31 minuti, eccedente la soglia di riferimento ritenuta sufficiente (minore o uguale a 18 minuti) e in peggioramento rispetto al biennio precedente (+ 2 minuti rispetto al 2020 e + 9 minuti rispetto al 2019) (Ministero della Salute 2022).</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><iframe title="“La sanità territoriale tra piani, decreti, sfide e… silenzi” — Secondo Welfare" src="https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/sanita/la-sanita-territoriale-tra-piani-decreti-sfide-e-silenzi/embed/#?secret=oVd3SefPOO#?secret=NeyT7l43Ym" height="319" width="600" sandbox="allow-scripts" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" data-secret="NeyT7l43Ym"></iframe></h4>
<h4 style="text-align: justify;">Le linee guida per la realizzazione della «<em>Rete delle case della salute</em>» (Dpgr 135/2011) sono state perennemente disattese, con un rilevante ritardo via via accumulato. Le Unità Complesse di Cure Primarie (Uccp) e le Aggregazioni funzionali territoriali (Aft), simbolo dell’integrazione multiprofessionale tra diverse figure, finanziate sin dal 2012 (Legge Balduzzi) e ulteriormente incentivate dal Piano della Salute 2014-2016, sono rare e interessano pochi distretti sanitari. La medicina territoriale, detto altrimenti, rappresenta un nodo ancora da sciogliere e si è in presenza di una vera e propria «desertificazione della medicina territoriale» (Curia 2018, 2021) tale da produrre oltre il 60% annuo di accessi al Pronto Soccorso che potrebbero essere seguiti dai medici di medicina generale e 30/1000 di ricoveri ospedalieri inappropriati. Per le aree interne un fulcro generativo di importanti disuguaglianze nell’accesso alle cure e ai servizi sanitari.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">In sintesi, il rafforzamento delle cure primarie, dell’integrazione sociosanitaria distrettuale, dei servizi domiciliari e di prevenzione, del coordinamento tra servizi e uffici diversi per la garanzia della presa in carico restano obiettivi mancati delle politiche sanitarie regionali.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">In questo quadro le condizioni di disparità delle aree interne<a title="" href="https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/sanita/sanita-territoriale-e-aree-interne-considerazioni-a-partire-dalla-situazione-della-calabria/?fbclid=IwAR09zbRoJJU9TRKe3WAKSCdShUbG90P3GxUsmf4K02ZrZ8MlQK_ALo8l4dI#easy-footnote-bottom-2-62200" data-hasqtip="1">2</a>, dove lo svantaggio nell’accesso alle cure ed ai servizi sociosanitari va oltre la già critica distanza chilometrica da ospedali, centri di primo soccorso, assistenza specialistica, si sono pure aggravate. Una distanza dilatata a causa del cumularsi con la carente viabilità della rete stradale, con lo spopolamento e che pesa in modo particolarmente grave sui residenti nei comuni <em>periferici e ultraperiferici</em> (Dispes 2022) (del tema, come detto, <a href="https://www.secondowelfare.it/governi-locali/resilienza-e-comunita-di-pratiche-la-cura-degli-anziani-nelle-aree-interne-della-calabria/" target="_blank" rel="noopener">avevamo parlato ampiamente qui</a>, ndr).</h4>
<h4 style="text-align: justify;">L’assistenza territoriale nelle aree Snai: cosa significa fare il medico nei Comuni interni?</h4>
<h4 style="text-align: justify;">La percezione di insicurezza, soprattutto di anziani e “grandi anziani”, è elevata ed è alimentata dalla consapevolezza di non poter ricevere cure adeguate, in particolare nelle situazioni di emergenza: scarseggiano le ambulanze, a volte non sono disponibili gli autisti, in non pochi casi mancano i medici a bordo, i tempi di percorrenza dei mezzi di soccorso superano il valore già oltre soglia registrato a livello medio regionale. A questo si aggiunge il fatto che non tutti i punti di pronto soccorso sono attrezzati per rispondere a particolari urgenze.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Seppure non manchino esperienze significative, come quella condotta nella zona del Reventino-Savuto (tra la provincia cosentina e catanzarese) con l’attivazione di una delle poche Unità complesse di cure primarie esistenti sul territorio regionale, le criticità dell’assistenza sanitaria territoriale sono diffuse e radicate, con poche differenze tra le quattro aree interne calabresi aderenti al sistema Snai – Strategia Nazionale Aree Interne<a title="" href="https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/sanita/sanita-territoriale-e-aree-interne-considerazioni-a-partire-dalla-situazione-della-calabria/?fbclid=IwAR09zbRoJJU9TRKe3WAKSCdShUbG90P3GxUsmf4K02ZrZ8MlQK_ALo8l4dI#easy-footnote-bottom-3-62200" data-hasqtip="2">3</a>. La carenza di prestazioni ambulatoriali, di consultori, di punti prelievo determina il rivolgersi al primo ospedale di riferimento, di frequente distante numerosi chilometri e quindi difficilmente raggiungibile dai pazienti più anziani, soli o non autosufficienti. L’alternativa è il non curarsi (Campedelli 2022).</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><iframe title="“Resilienza e comunità di pratiche: la cura degli anziani nelle aree interne della Calabria” — Secondo Welfare" src="https://www.secondowelfare.it/governi-locali/resilienza-e-comunita-di-pratiche-la-cura-degli-anziani-nelle-aree-interne-della-calabria/embed/#?secret=ORARjv62Ud#?secret=bC4PDkG1Uf" height="327" width="600" sandbox="allow-scripts" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" data-secret="bC4PDkG1Uf"></iframe></h4>
<h4 style="text-align: justify;">La debolezza della medicina territoriale e di prossimità nelle aree interne si traduce in una centralità del medico di medicina generale in tali contesti (Campedelli e Chiodo 2022). Il medico di base interviene nelle situazioni ordinarie e in quelle di urgenza, diventa il riferimento per problematiche di natura diversa, sanitarie ma anche sociali e relazionali assumendo un ruolo da quasi <em>case-manager</em> nelle strategie di fronteggiamento dei bisogni di salute degli abitanti e nel superamento dei molti vincoli esistenti sul territorio (ibidem). La possibilità per tanti di loro di fungere ancora da “medico di famiglia”, a dispetto della deriva amministrativa e burocratica che lamenta il settore, è senza dubbio un tratto distintivo della loro presenza sui territori.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Tuttavia, pur prevalente, questa prossimità alle famiglie e ai territori non è generalizzabile. Soprattutto nei paesi interni e più piccoli, il medico di medicina generale deve distribuire la sua attività su più comuni potendo così offrire una presenza “solo a salterello” e svolgendo di fatto un ruolo poco più di comparsa. In questi casi, nel rapporto con il territorio e con i pazienti, si palesano in modo ancora più evidente le problematicità legate all’isolamento operativo dei medici di base. La difficoltà di poter lavorare in équipe con altri professionisti della salute del territorio e di costruire connessioni con altre importanti dimensioni della tutela della salute costituisce una fatica quotidiana.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Non è raro che i medici di base si interfaccino con bisogni e istanze che non possono trovare risposta sul territorio, a livello di assistenza domiciliare, prevenzione, riabilitazione. Si tratta di carenze che impediscono a questa figura cardine nell’organizzazione del sistema sanitario di espletare pienamente quel ruolo di <em>system keeper</em> a cui è formalmente chiamato dalla normativa regionale (DCA 65/2018).</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Come migliorare la sanità territoriale calabrese</h4>
<h4 style="text-align: justify;">A maggio 2021 la Regione Calabria ha sottoscritto il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l’attuazione del Piano Operativo 2022-2025 con l’obiettivo di ridisegnare la medicina territoriale e dare esecuzione agli interventi finanziati nell’ambito della Missione 6, Componente 1 del PNRR. Il Piano, approvato dal Commissario <em>ad acta</em> nonché attuale Presidente della regione Calabria, individua e definisce le linee di intervento e i criteri di localizzazione delle strutture nei diversi distretti sanitari calabresi (tab. 1).</h4>
<h4 style="text-align: justify;"> </h4>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="14%">
<h4>ASP</h4>
</td>
<td width="28%">
<h4>Case della comunità</h4>
</td>
<td width="28%">
<h4>Ospedali di comunità</h4>
</td>
<td width="28%">
<h4>Centrali operative territoriali</h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="14%">
<h4>ASP CS</h4>
</td>
<td width="28%">
<h4>22</h4>
</td>
<td width="28%">
<h4>9</h4>
</td>
<td width="28%">
<h4>7</h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="14%">
<h4>ASP CZ</h4>
</td>
<td width="28%">
<h4>11</h4>
</td>
<td width="28%">
<h4>4</h4>
</td>
<td width="28%">
<h4>4</h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="14%">
<h4>ASP KR</h4>
</td>
<td width="28%">
<h4>6</h4>
</td>
<td width="28%">
<h4>1</h4>
</td>
<td width="28%">
<h4>2</h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="14%">
<h4>ASP VV</h4>
</td>
<td width="28%">
<h4>5</h4>
</td>
<td width="28%">
<h4>2</h4>
</td>
<td width="28%">
<h4>2</h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="14%">
<h4>ASP RC</h4>
</td>
<td width="28%">
<h4>17</h4>
</td>
<td width="28%">
<h4>4</h4>
</td>
<td width="28%">
<h4>6</h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="14%">
<h4>TOTALE</h4>
</td>
<td width="28%">
<h4>61</h4>
</td>
<td width="28%">
<h4>20</h4>
</td>
<td width="28%">
<h4>21</h4>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4 style="text-align: justify;"><em>Tabella 1. Riparto delle strutture previste dal Pnrr (Missione 6) per Azienda sanitaria provinciale della Calabria. Fonte: DCA Regione Calabria n.15 del 01/03/2022 “Programma  operativo 2022/2024- Riorganizzazione della Rete Territoriale”</em></h4>
<h4 style="text-align: justify;"> </h4>
<h4 style="text-align: justify;">I criteri indicati nel contratto istituzionale di sviluppo per l’allocazione delle Case di Comunità sul territorio si riferiscono a diversi aspetti: alla facilità di raggiungimento delle strutture da parte dei residenti nei distretti di competenza, all’inclusione di zone completamente prive di qualunque presidio sanitario, alla disponibilità di strutture in disuso da destinare a riqualificazione. Per l’individuazione dei siti da destinare agli Ospedali di Comunità, il criterio prescelto è quello dell’assenza di presidi sanitari pubblici o privati in grado di assicurare ricoveri brevi a bassa intensità assistenziale. Infine, per la distribuzione nella regione delle Centrali operative territoriali (Cot), nello stesso documento si fa riferimento a un non ben identificato criterio di «strategicità» che lascia non pochi dubbi sull’attuazione del principio di equità nella sanità territoriale.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Intorno all’importante partita del riassetto della medicina di prossimità e non solo, bisogna segnalare la crescita di processi virtuosi di <em>advocacy</em> a tutela del diritto alla salute dei cittadini e delle cittadine calabresi. Un caso particolare è dato dal network <em>Comunità Competente</em>. Si tratta di una fitta trama di soggetti sociali (59 organizzazioni non profit) che da anni contribuisce in maniera collettiva alla costruzione di un più equo sistema sanitario regionale su diversi fronti (quello della partecipazione, della salute mentale, delle dipendenze e della riabilitazione, ecc.). Da rilevare, inoltre, che la sua composizione può essere considerata un laboratorio di integrazione tra attori sociali e mondo delle professioni sanitarie, ovvero tra Pubblico e privato<em> bottom up</em>, nell’ottica della più generale integrazione tra sociale e sanitario sul territorio calabrese.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">In maniera assidua, quest’ampia rete informale agisce su più fronti: promuovendo il dibattito e svolgendo un lavoro di sensibilizzazione dell’opinione pubblica a partire da un costante monitoraggio di quanto accade sul fronte della sanità calabrese; confrontandosi con le forze politiche e con le istituzioni competenti per il miglioramento del sistema sanitario; elaborando proposte <em>evidence based </em>di policy sanitaria, peraltro in alcuni casi recepite dalla stessa Regione<a title="" href="https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/sanita/sanita-territoriale-e-aree-interne-considerazioni-a-partire-dalla-situazione-della-calabria/?fbclid=IwAR09zbRoJJU9TRKe3WAKSCdShUbG90P3GxUsmf4K02ZrZ8MlQK_ALo8l4dI#easy-footnote-bottom-4-62200" data-hasqtip="3">4</a>.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Rispetto alle aree interne, <em>Comunità competente</em> denuncia le gravi carenze riguardanti la medicina territoriale in queste zone e in particolare la mancata attuazione della D.G.R. 215/2018, completamente disattesa nel suo intento di incentivare una maggiore integrazione socio-sanitaria e la continuità dei percorsi assistenziali integrati. In merito, il network è particolarmente impegnato nel rilanciare la necessità di attuare in tutta la regione delle Aggregazioni funzionali territoriali h12 e delle Unità Complesse di Cure Primarie h24. Viene altresì sottolineata l’esiguità delle risorse finanziarie destinate alle quattro aree interne Snai e la necessità di intervenire in modo più strutturale nei territori periferici della regione.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">In questa direzione si muovono altre proposte che in conclusione, facciamo nostre: l’istituzione di un Osservatorio epidemiologico regionale in grado di garantire una conoscenza delle condizioni di salute nelle aree interne e del territorio regionale per orientare una programmazione sociosanitaria davvero rispondente ai diversi bisogni esistenti in Calabria; l’estensione di una maggiore partecipazione non solo ai sindaci ma anche alle associazioni di volontariato che rappresentano i pazienti e i loro familiari ai fini di una più estesa co-progettazione e co-programmazione con e per il territorio.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"> </h4>
<h4 style="text-align: justify;">Bibliografia</h4>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h4>Campedelli M. (2022), <a href="https://www.secondowelfare.it/governi-locali/resilienza-e-comunita-di-pratiche-la-cura-degli-anziani-nelle-aree-interne-della-calabria/" target="_blank" rel="noopener"><em>Resilienza e comunità di pratiche: la cura degli anziani nelle aree interne della Calabria</em></a>, Secondo Welfare.</h4>
</li>
<li>
<h4>Campedelli M. e Chiodo E. (2022), <em>Diritto alla salute e medicina territoriale in Calabria. Una ricerca con i medici di medicina generale delle quattro aree interne SNAI</em>, Ricerca &amp; Pratica, 2022;38(4):161-169.</h4>
</li>
<li>
<h4>Cersosimo D., Chimenti S., Licursi S. e Vella G. <em>(a cura di) (</em>2021), <em>La Strategia Aree interne in Calabria</em>, Rapporto di ricerca n. 1, settembre 2021, Dispes – Unical, Cosenza.</h4>
</li>
<li>
<h4>Cersosimo D., Licursi S. <em>(</em>2022), <em>Riavvicinarsi al paese. La Snai come politica-metodo per l’Italia lontana</em>, in Lucatelli S., Luisi D., Tantillo D., a cura di, 2022 <em>L’Italia lontana</em>, Donzelli, Roma</h4>
</li>
<li>
<h4>Curia R. (2018), <em>Manuale per una riforma della sanità in Calabria</em>, Edizioni Città del Sole, Reggio Calabria.</h4>
</li>
<li>
<h4>Curia R. (2021), <em>Per una sanità partecipata</em>, Edizioni Città del Sole, Reggio Calabria.</h4>
</li>
<li>
<h4>Dispes (2022), <em>Stato del welfare locale nelle quattro aree interne della Calabria aderenti al programma Snai, </em>rapporto di ricerca, Dispes – Unical, Cosenza.</h4>
</li>
<li>
<h4>Marcello G. (2021), <em>Il divario civile, i vuoti di cittadinanza, le implicazioni per la comunità, </em>in Campedelli M., Marcello G., Marinaro R., Marsico F. e Tanzarella S., (a cura di), <em>Dentro il welfare che cambia. 50 anni di Caritas, al servizio dei poveri e della Chiesa, </em>volume 1, Caritas Italiana, https://www.caritas.it<em>.</em></h4>
</li>
<li>
<h4>Ministero della salute (2021), <a href="https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3111_allegato.pdf" target="_blank" rel="noopener"><em>Monitoraggio del LEA attraverso la cosiddetta griglia LEA, Metodologia e risultati anno 2019</em>.</a> <a href="applewebdata://4521C77B-EA12-413E-AD5A-001F06B4100A#_ftnref3" name="_ftn3"></a></h4>
</li>
</ul>
<h4>Note</h4>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h4>Un ringraziamento particolare va ai coordinatori scientifici, proff. Domenico Cersosimo e Sabina Licursi, nonché ai dott.i Giorgio Marcello e Emanuela Pascuzzi, membri dell’equipe con cui è stata realizzata l’Azione 4 – <em>Analisi dell’offerta collettiva locale di servizi fondamentali di cittadinanza</em>.</h4>
</li>
<li>
<h4>Con aree interne si intendono quelle aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità), raggruppabili in diverse fasce di perifericità e oggetto di un costante e intenso processo di spopolamento. Nelle quattro aree interne calabresi la popolazione residente passa da circa 142 mila abitanti agli inizi del Duemila a meno di 119 mila del 2020 registrando un decremento relativo del 16,3%. <a href="https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per approfondire</a>.</h4>
</li>
<li>
<h4>«La Snai è deliberatamente una politica <em>place based</em>, che considera vincoli e potenzialità luogo per luogo, soggetti e risorse specifici di ogni area interna, che guarda ai residenti non come meri destinatari di servizi standard bensì come co-protagonisti del disegno del sistema di welfare locale, centrato cioè sui bisogni, le caratteristiche e le preferenze dei residenti, effettivi e potenziali. (…) Dunque, non una politica generica, indifferente alle persone che vivono nei luoghi, bensì basata sulle potenzialità endogene e sulla loro valorizzazione attraverso interventi coordinati da parte di soggetti centrali e locali, sull’integrazione di risorse ordinarie e aggiuntive, di conoscenza esterna e conoscenza locale» (Cersosimo e Licursi 2022, 199); <a href="https://politichecoesione.governo.it/media/2609/relazione-snai_cipess-2020_finale.pdf" target="_blank" rel="noopener">per approfondire si veda anche qui</a>.</h4>
</li>
<li>
<h4>Tra le proposte che hanno trovato seguito ci sono: la realizzazione presso i 3 Hub di Cosenza, Reggio Calabria e di  Catanzaro di Unità Operative di Neuropsichiatria Infantile e della Adolescenza Ospedaliera; una maggiore attenzione ai consultori con l’istituzione di consultori h12 per ogni Distretto sanitario; il potenziamento dei posti letto all’AO di Catanzaro. <a href="https://www.facebook.com/comunita.competente" target="_blank" rel="noopener">Approfondisci</a>. </h4>
</li>
</ol>
<h4 style="text-align: justify;"><svg></svg>Foto di copertina: Valter Cirillo, Pixabay</h4>
</div>
<div>Tag sostenibili:</div>
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</div>
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		<title>L&#8217;AUTONOMIA  DIFFERENZIATA</title>
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		<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 13:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro D'Aprile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le mie Proposte]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONE]]></category>

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		<description><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><em>Il Ministro Calderoli ha presentato alle regioni la bozza di Ddl sull’attuazione dell’autonomia differenziata. È un primo passo necessario. Ma appare caratterizzato più da contenuti controversi che da una reale volontà di riformare</em></h4> <a href="https://lorizzonte.net/?p=27589">Continua lettura...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><em>Il Ministro Calderoli ha presentato alle regioni la bozza di Ddl sull’attuazione dell’autonomia differenziata. È un primo passo necessario. Ma appare caratterizzato più da contenuti controversi che da una reale volontà di riformare il federalismo italiano.</em></h4>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Cos’è l’autonomia differenziata</strong></h4>
<h4 style="text-align: justify;">Il 17 novembre 2022, il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, ha presentato alle regioni italiane la bozza di disegno di legge “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Con “autonomia differenziata” (<a href="https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-v/articolo-116" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo. 116 Cost</a>.) si intende la possibilità che le regioni a statuto ordinario possano ottenere competenza legislativa esclusiva su materie che la Costituzione elenca invece come “concorrenti” o, addirittura in tre casi, di esclusiva competenza statale (<a href="https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-v/articolo-117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">art. 117 cost</a>.). Originariamente, la Costituzione prevedeva già livelli diversi di autonomia per le regioni italiane. Sempre l’art. 116, infatti, distingueva tra quindici regioni a statuto ordinario e cinque regioni a statuto speciale (nonché due province autonome). La corposa riforma costituzionale del 2001, peraltro confermata da referendum popolare, aggiungeva il terzo comma all’art. 116, che da allora recita: “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata”.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">In oltre venti anni, il Parlamento non si è mai preoccupato di approvare una legge per l’attuazione dell’art. 116, comma terzo. Ora, l’attesa sembra essere terminata. Il 17 novembre 2022 il Governo ha presentato alle regioni quella che, a oggi, è ancora solamente una bozza di disegno di legge. Del resto, anche solo per l’attuazione del ben più fondamentale art. 119 (autonomia finanziaria di regioni ed enti locali), c’erano voluti dieci anni (e, a ben vedere, il processo di attuazione non è ancora terminato). In comune, le due leggi di attuazione hanno il proponente, Roberto Calderoli, oggi Ministro per gli Affari regionali e le autonomie.</h4>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Cosa prevede (e non prevede) la bozza di Ddl</strong></h4>
<h4 style="text-align: justify;">La <a href="https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1668618835.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bozza presentata</a> è costituita da nove articoli e un allegato (le materie trasferibili alle regioni). Diversi i passaggi controversi, che hanno già sollevato prese di posizione contrarie da parte di molti presidenti di regione del Sud.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il processo di attivazione della richiesta di autonomia differenziata, l’art. 2 della bozza rimanda agli statuti regionali. Si potrà dunque procedere sia attraverso una semplice delibera di Consiglio sia attraverso, per esempio, l’indizione di un referendum regionale, sempre che lo statuto di quella regione lo preveda. Non si fa menzione, invece, di criteri tecnici minimi per la richiesta. Per esempio, non si richiede che la regione richiedente abbia i conti in ordine o non sia stata commissariata in precedenza per la gestione delle materie di cui fa richiesta. Sempre l’art. 2 chiarisce il ruolo dei soggetti coinvolti nel procedimento. L’eventuale intesa tra Stato e regione sarà preparata in forma preliminare dal Governo e inviata a una Commissione parlamentare apposita per riceverne il parere. Tuttavia, anche senza il parere, il Governo potrà procedere alla stesura dello schema di intesa definitiva dopo trenta giorni dall’invio. Su tale schema sono richieste deliberazioni di conferma di Governo e Regione e una “mera approvazione” da parte del Parlamento. Più esplicitamente, questo significa che il Parlamento potrà solo approvare o meno lo schema di intesa prima e l’intesa poi, senza poterne cambiare i contenuti. Un meccanismo analogo a quello utilizzato per le intese con le confessioni religiose. Una somiglianza originata dal fatto che, per entrambi gli accordi, la Costituzione utilizza la medesima dicitura (“intesa”). Anche se la rilevanza della questione, dal punto di vista sostanziale, appare ben diversa. Non solo: appare davvero curioso che l’organo propriamente legislativo (il Parlamento) abbia solo un potere di “mera approvazione” sulla cessione ad altri soggetti di competenze che invece, secondo la Costituzione, sono sue proprie.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Un altro elemento cruciale della legge di attuazione è il ruolo dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep). Secondo l’art. 117 comma due, lettera m) della Costituzione, devono essere determinati dal Parlamento e garantiti sull’intero territorio nazionale. I Lep riguardano materie “concernenti i diritti civili e sociali”: tuttavia, anche su questo, lo Stato è in ritardo. La bozza di Ddl prevede, all’art. 3, che prima di procedere all’intesa, debbano essere definiti tali Lep. Una previsione doverosa, naturalmente, ma smentita poco dopo dalla possibilità che Governo e regioni possano procedere all’intesa nelle more di una decisione parlamentare entro i dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di attuazione. Fino alla definizione dei Lep, quindi, l’accordo prevedrebbe un finanziamento basato sulla spesa storica per quella competenza trasferita.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Proseguendo, l’art. 5 della bozza afferma che “Le funzioni amministrative trasferite alla regione in base all’intesa approvata con legge, possono a loro volta essere attribuite a comuni, province e città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all’articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse”. Si tratta di un articolo solo apparentemente marginale. L’esperienza del 2018 tra Governo e le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto ha proprio dimostrato come le intese si siano sviluppate non tanto attorno alle competenze legislative, di cui gli organi statali preposti (il Parlamento, ma anche i singoli ministeri) sono particolarmente gelosi, ma soprattutto attorno alle competenze amministrative.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">L’art. 6 della bozza interviene sulla durata delle intese. Non è indicata. ma può essere prevista dal singolo accordo. Forse sarebbe meglio stabilire una durata minima e massima delle intese (con possibilità di rinnovo) e lasciare ai singoli accordi la possibilità di verifiche periodiche. Così come sarebbe utile assegnare comunque una clausola di salvaguardia dell’interesse nazionale al governo che, in circostanze straordinarie, potrà recedere anche unilateralmente dall’intesa.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Infine, la bozza affronta il problema del finanziamento delle materie delegate. Tra la prima e la seconda bozza circolate in questi giorni, la prima datata 2 novembre e la seconda 8 novembre, tra le fonti di finanziamento spariscono i tributi propri, mentre sono confermate “la riserva di aliquota o le compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, tali da consentire l’integrale finanziamento delle funzioni trasferite” (art. 4 comma 2). In altre parole, lo Stato dovrebbe occuparsi di finanziare non solo le competenze trasferite fino al soddisfacimento dei Lep, ma l’intero servizio offerto dalla regione.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Completa il programma di finanziamento il passaggio dal criterio della spesa storica a quello del fabbisogno standard anche se, in attesa della definizione del secondo, si continuerà ad applicare il primo. Tutto sommato, quindi, contenuti e condizioni che minano qualunque possibilità di accordo sulla bozza. Il che sarebbe davvero un peccato, perché grandi sono le potenzialità, tanto al nord quanto – e forse soprattutto – al sud, che sono fornite dall’autonomia differenziata. Se da un lato, quindi, sarà necessario evitare gli ammiccamenti elettorali fin troppo evidenti rivolti prevalentemente agli elettori del nord (nel 2023 si terranno, tra le altre, anche le elezioni regionali in Lombardia), dall’altro lato anche le regioni del sud dovrebbero evitare posizioni contrarie a priori, valutando invece quali spazi di arricchimento dei loro territori proprio l’autonomia differenziata potrebbe garantire.</h4>
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		<title>PROPOSTA REGIONE</title>
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		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 20:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro D'Aprile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le mie Proposte]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONE]]></category>

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		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le regioni sono, assieme ai <a title="Comune" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Comune">comuni</a>, alle <a title="Province d'Italia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Province_d%27Italia">province</a>, alle <a title="Città metropolitane" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitane">città metropolitane</a> e allo <a title="Stato" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Stato">stato</a> centrale, uno dei cinque elementi costitutivi della <a title="Italia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Italia">Repubblica Italiana</a>. Ogni regione è un <a title="Ente territoriale" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ente_territoriale">ente territoriale</a> con</p> <a href="https://lorizzonte.net/?p=396">Continua lettura...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le <b>regioni</b> sono, assieme ai <a title="Comune" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Comune">comuni</a>, alle <a title="Province d'Italia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Province_d%27Italia">province</a>, alle <a title="Città metropolitane" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitane">città metropolitane</a> e allo <a title="Stato" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Stato">stato</a> centrale, uno dei cinque elementi costitutivi della <a title="Italia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Italia">Repubblica Italiana</a>. Ogni regione è un <a title="Ente territoriale" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ente_territoriale">ente territoriale</a> con propri <a title="Statuti" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Statuti">statuti</a>, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla <a title="Costituzione della Repubblica Italiana" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_Italiana">Costituzione della Repubblica Italiana</a>, come stabilito dall&#8217;<a title="s:Italia, Repubblica - Costituzione" href="http://it.wikisource.org/wiki/Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._114">art. 114, II comma</a> della <a title="Carta costituzionale" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Carta_costituzionale">carta costituzionale</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le regioni, secondo quanto indicato dall&#8217;art. <a title="s:Italia, Repubblica - Costituzione" href="http://it.wikisource.org/wiki/Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._131">131</a> Cost., sono venti. Cinque di queste sono dotate di uno <a title="Regione autonoma a statuto speciale" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_autonoma_a_statuto_speciale">statuto speciale di autonomia</a> ed una di queste (il <a title="Trentino-Alto Adige" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Trentino-Alto_Adige">Trentino-Alto Adige</a>), è costituita dalle uniche due <a title="Province italiane" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Province_italiane">province autonome</a>, dotate cioè di poteri legislativi analoghi a quelli delle regioni, dell&#8217;ordinamento italiano (<a title="Provincia autonoma di Trento" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_autonoma_di_Trento">Trento</a> e <a title="Provincia autonoma di Bolzano" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_autonoma_di_Bolzano">Bolzano</a>). Nel rispetto delle minoranze linguistiche, il Trentino-Alto Adige e la Valle d&#8217;Aosta sono riportati con le denominazioni bilingui Trentino-Alto Adige/<i>Südtirol</i> e Valle d&#8217;Aosta/<i>Vallée d&#8217;Aoste</i> all&#8217;<a title="s:Italia, Repubblica - Costituzione" href="http://it.wikisource.org/wiki/Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._116">art. 116</a>, come modificato nel <a title="2001" href="http://it.wikipedia.org/wiki/2001">2001</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Seppur ideate dall&#8217;Assemblea Costituente, le Regioni in quanto Enti si costituirono solo nel 1970 con la prima elezione dei Consigli Regionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;<a title="Ordinamento giuridico" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ordinamento_giuridico">ordinamento giuridico</a> italiano la regione è:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">un <i><a title="Ente di rilievo costituzionale (pagina inesistente)" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ente_di_rilievo_costituzionale&amp;action=edit&amp;redlink=1">ente di rilievo costituzionale</a></i>, cioè previsto come necessario dalla costituzione;</li>
<li style="text-align: justify;">un <i><a title="Ente autonomo" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ente_autonomo">ente autonomo</a></i>, visto che è dotato di autonomia in diversi ambiti;</li>
<li style="text-align: justify;">un <i><a title="Ente autarchico (pagina inesistente)" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ente_autarchico&amp;action=edit&amp;redlink=1">ente autarchico</a></i>, dato che opera in regime di <a title="Diritto amministrativo" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_amministrativo">diritto amministrativo</a> e dispone di potestà pubbliche;</li>
<li style="text-align: justify;">un <i><a title="Ente ad appartenenza necessaria (pagina inesistente)" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ente_ad_appartenenza_necessaria&amp;action=edit&amp;redlink=1">ente ad appartenenza necessaria</a></i>, dato che tutti i cittadini residenti ne fanno parte.</li>
</ul>
<p>Tutte le regioni posseggono stemma e gonfalone ufficiale.</p>
<p style="text-align: justify;">In base allo statuto, che è per le regioni quello che è per lo stato la sua costituzione, è possibile distinguere due grandi categorie:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a title="Regioni a statuto ordinario" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_a_statuto_ordinario">regioni a statuto ordinario</a>;</li>
<li><a title="Regioni a statuto speciale" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_a_statuto_speciale">regioni a statuto speciale</a></li>
<li><b>Regioni a statuto ordinario </b>[<a title="Modifica la sezione Regioni a statuto ordinario" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regioni_d%27Italia&amp;action=edit&amp;section=4">modifica</a>]<b></b></li>
<li>Quindici delle venti regioni italiane sono a statuto ordinario. Lo statuto è approvato e modificato dal <a title="Consiglio regionale" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_regionale">Consiglio regionale</a> con legge approvata a <a title="Maggioranza assoluta" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Maggioranza_assoluta">maggioranza assoluta</a> dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo statuto è sottoposto a <a title="Referendum popolare" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_popolare">referendum popolare</a> qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.</li>
<li>L&#8217;autonomia legislativa di queste regioni è stata notevolmente ampliata dalla <a title="Costituzione della Repubblica Italiana" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_Italiana#La_riforma_costituzionale_del_2001_confermata_dal_referendum_del_7_ottobre_2001">riforma costituzionale del 2001</a>, approvata sotto il <a title="Governo Amato II" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Governo_Amato_II">governo Amato II</a> e confermata dal voto popolare durante il <a title="Governo Berlusconi II" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Governo_Berlusconi_II">governo Berlusconi II</a>.</li>
<li>Tuttavia l&#8217;<a title="Autonomia finanziaria (pagina inesistente)" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Autonomia_finanziaria&amp;action=edit&amp;redlink=1">autonomia finanziaria</a>, il cosiddetto <a title="Federalismo fiscale" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Federalismo_fiscale">federalismo fiscale</a>, pure prevista dall&#8217;art. 119 della costituzione riformata, non è ancora operativa, per cui le regioni dipendono ancora dai trasferimenti dello stato centrale. Le regioni dispongono comunque dell&#8217;<a title="IRAP" href="http://it.wikipedia.org/wiki/IRAP">IRAP</a> (imposta regionale sulle attività produttive), di un&#8217;addizionale regionale all&#8217;<a title="IRPEF" href="http://it.wikipedia.org/wiki/IRPEF">IRPEF</a>, di una compartecipazione all&#8217;IVA e di altri tributi minori.</li>
<li>Le regioni a statuto ordinario furono istituite soltanto nel <a title="1970" href="http://it.wikipedia.org/wiki/1970">1970</a>.</li>
</ul>
<ul>
<li><b>Regioni a statuto speciale </b>[<a title="Modifica la sezione Regioni a statuto speciale" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regioni_d%27Italia&amp;action=edit&amp;section=5">modifica</a>]<b></b></li>
<li style="text-align: justify;">Cinque regioni sono a statuto speciale, approvato dal Parlamento nazionale con legge costituzionale, come previsto dall&#8217;<a title="s:Italia, Repubblica - Costituzione" href="http://it.wikisource.org/wiki/Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._116">art. 116</a> della Costituzione.</li>
<li style="text-align: justify;">Lo statuto speciale garantisce una particolare forma di autonomia, ciò è tangibile nell&#8217;autonomia impositiva. Il Friuli-Venezia Giulia trattiene per sé il 60% della maggior parte dei tributi riscossi nel territorio regionale, la Sardegna il 70%, Valle d&#8217;Aosta e Trentino-Alto Adige il 90%, la Sicilia il 100% delle imposte( il cui diritto sancito dalla <a title="Costituzione Siciliana (pagina inesistente)" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Costituzione_Siciliana&amp;action=edit&amp;redlink=1">Costituzione Siciliana</a> del 1946 non è stato ancora pienamente attuato). Tali regioni dispongono di notevoli poteri legislativi e amministrativi, come nei settori scuola, sanità, infrastrutture e di conseguenza debbono provvedere al relativo finanziamento principalmente con le proprie risorse, mentre nelle regioni a statuto ordinario le spese sono principalmente a carico dello stato.</li>
<li>Di conseguenza la regione Trentino-Alto Adige (1.000.000 di abitanti) dispone di un budget che corrisponde a quello della <a title="Regione del Veneto" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_del_Veneto">Regione del Veneto</a>, con 4,8 milioni di abitanti. Anche per questo diversi comuni di confine chiedono il passaggio alle più ricche regioni di diritto speciale, come permesso dalla Costituzione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La prima regione ad essere istituita fu nel <a title="1946" href="http://it.wikipedia.org/wiki/1946">1946</a> la <a title="Sicilia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia">Sicilia</a>, con Regio decreto, prima del <a title="Referendum" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum">referendum</a> sulla Repubblica. Tre regioni a statuto speciale furono istituite dalla stessa <a title="Assemblea Costituente della Repubblica Italiana" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Costituente_della_Repubblica_Italiana">Assemblea costituente</a> nel <a title="1948" href="http://it.wikipedia.org/wiki/1948">1948</a>: la <a title="Sardegna" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna">Sardegna</a>, date le forti spinte autonomistiche, se non <a title="Indipendentismo sardo" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Indipendentismo_sardo">indipendentistiche</a> come in Sicilia, la <a title="Valle d'Aosta" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_d%27Aosta">Valle d&#8217;Aosta</a> per proteggere la minoranza francofona, il <a title="Trentino-Alto Adige" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Trentino-Alto_Adige">Trentino-Alto Adige</a>, per la tutela dei germanofoni ai sensi dell’Accordo di Parigi.</p>
<p>Nel 1963 fu costituita la regione a statuto speciale <a title="Friuli-Venezia Giulia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Friuli-Venezia_Giulia">Friuli-Venezia Giulia</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel 1972 entrò in vigore il nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che trasferì la maggior parte dei poteri regionali alle due province.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Province autonome [<a title="Modifica la sezione Province autonome" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regioni_d%27Italia&amp;action=edit&amp;section=6">modifica</a>]</h3>
<p style="text-align: justify;">La regione Trentino-Alto Adige è costituita dalle province autonome di <a title="Provincia autonoma di Trento" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_autonoma_di_Trento">Trento</a> e <a title="Provincia autonoma di Bolzano" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_autonoma_di_Bolzano">Bolzano</a> (art 116, II Cost.). Tali province sono dotate di poteri (anche legislativi) corrispondenti a quelli di una regione. Taluno parla di province a statuto speciale. La regione Trentino-Alto Adige è stata ampiamente esautorata. La Presidenza viene assunta a turno dai presidenti delle province di Trento e Bolzano. Anche il ruolo di Trento come capoluogo è stato ridimensionato, dal momento che la Giunta e il Consiglio si riuniscono anche a Bolzano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Organi [<a title="Modifica la sezione Organi" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regioni_d%27Italia&amp;action=edit&amp;section=7">modifica</a>]</h3>
<p style="text-align: justify;">Gli organi della regione sono indicati dall&#8217;<a title="s:Italia, Repubblica - Costituzione" href="http://it.wikisource.org/wiki/Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._121">art. 121</a> della Costituzione e sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il <a title="Consiglio regionale" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_regionale">consiglio regionale</a>;</li>
<li>la <a title="Giunta regionale" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Giunta_regionale">giunta regionale</a>;</li>
<li>il <a title="Presidente della giunta regionale" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_giunta_regionale">presidente della giunta regionale</a>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La regione è rappresentata dal presidente della giunta regionale (anche detto presidente della regione) che dal <a title="2000" href="http://it.wikipedia.org/wiki/2000">2000</a> viene eletto direttamente, a meno che lo statuto regionale non preveda l’elezione da parte del Consiglio regionale. Se il presidente della regione viene sfiduciato o si dimette volontariamente con effetti immediati o muore o è impedito permanentemente il Consiglio regionale viene sciolto e vengono indette al più presto nuove elezioni. Fino a che siano instaurati i nuovi organi della regione sono prorogati i poteri dei precedenti organi per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La regione è dotata di un consiglio regionale, eletto dai cittadini maggiorenni residenti nella regione. In Sicilia, regione autonoma, prende il nome di <i>parlamento regionale</i> e i suoi membri, che si possono fregiare del titolo di onorevoli, sono detti deputati e non consiglieri. Il consiglio esercita il potere legislativo per le materie che la Costituzione e gli statuti speciali per le regioni autonome demandano alla potestà legislativa esclusiva o concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Le funzioni amministrative sono attribuite alla giunta regionale, formata dagli assessori oltre che dal presidente della regione.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi sono organi necessari delle regioni, per cui gli statuti e le leggi regionali non possono disporre diversamente dal dettato costituzionale.</p>
<div>
<h2>Autonomia della regione [<a title="Modifica la sezione Autonomia della regione" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regioni_d%27Italia&amp;action=edit&amp;section=8">modifica</a>]</h2>
</div>
<p style="text-align: justify;">Le autonomie riconosciute alla regione e garantite a livello costituzionale nei confronti dello Stato e degli enti territoriali minori sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>autonomia statutaria;</li>
<li>autonomia legislativa;</li>
<li>autonomia regolamentare;</li>
<li>autonomia amministrativa;</li>
<li>autonomia finanziaria.</li>
</ul>
<h3><strong>Autonomia statutaria</strong> [<a title="Modifica la sezione Autonomia statutaria" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regioni_d%27Italia&amp;action=edit&amp;section=9">modifica</a>]</h3>
<p>Le sole regioni a <a title="Statuto regionale" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Statuto_regionale">statuto ordinario</a> sono dotate di tale autonomia. Ciascuna regione ordinaria adotta con legge regionale uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l&#8217;esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.</p>
<p>Le regioni a statuto speciale sono prive di tale autonomia (cioè del potere-dovere di darsi uno statuto), visto che gli statuti speciali sono leggi costituzionali dello Stato. Tuttavia la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ha modificato gli statuti delle cinque regioni speciali, attribuendo a una legge statutaria la determinazione della forma di governo della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Solo per la regione Trentino-Alto Adige la forma di governo continua a essere disciplinata dallo statuto regionale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Autonomia legislativa</strong> [<a title="Modifica la sezione Autonomia legislativa" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regioni_d%27Italia&amp;action=edit&amp;section=10">modifica</a>]</h3>
<p style="text-align: justify;">In seguito alla riforma costituzionale del <a title="2001" href="http://it.wikipedia.org/wiki/2001">2001</a>, la potestà legislativa appartiene allo Stato e alle regioni, posti sullo stesso piano; la competenza è attribuita per materie.</p>
<p style="text-align: justify;">La competenza a legiferare può essere:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>esclusiva dello Stato;</li>
<li>concorrente (statale e regionale);</li>
<li>residuale delle regioni (interpretata come esclusiva).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per l&#8217;art. 127 della <a title="Costituzione" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione">Costituzione</a> &#8221;Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione&#8221;. Tale funzione è svolta per il tramite del <a title="Commissario del Governo" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Commissario_del_Governo">Commissario del Governo</a> presso la Regione.</p>
<h3><strong>Autonomia regolamentare</strong> [<a title="Modifica la sezione Autonomia regolamentare" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regioni_d%27Italia&amp;action=edit&amp;section=11">modifica</a>]</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;autonomia regolamentare della regione è definita dall&#8217;<a title="s:Italia, Repubblica - Costituzione" href="http://it.wikisource.org/wiki/Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._117">art. 117</a> della Costituzione, 6° comma.</p>
<p style="text-align: justify;">La regione ha potestà regolamentare nelle materie su cui ha competenza esclusiva e su quelle in cui la competenza tra Stato e regione è di tipo concorrente. Ha potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva dello Stato in quanto sia ad essa delegata.</p>
<p style="text-align: justify;">La titolarità della potestà regolamentare della regione non è definita a livello costituzionale. La corte costituzionale, nella sentenza 313/2003, ha infatti sostenuto la teoria della libertà di scelta degli Statuti delle Regioni, affermando che spetta alla singola Regione, nell&#8217;ambito della sua autonomia, decidere quale deve esser l&#8217;organo che in concreto svolge la funzione regolamentare.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio Regionale esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva statale delegate alle Regioni in base all&#8217;<a title="s:Italia, Repubblica - Costituzione" href="http://it.wikisource.org/wiki/Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._117">art. 117</a> comma 6 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;"> <strong>Autonomia amministrativa</strong> [<a title="Modifica la sezione Autonomia amministrativa" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regioni_d%27Italia&amp;action=edit&amp;section=12">modifica</a>]</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;autonomia amministrativa della regione è stabilita con l&#8217;<a title="s:Italia, Repubblica - Costituzione" href="http://it.wikisource.org/wiki/Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._118">art. 118</a> della Costituzione. L&#8217;autonomia amministrativa della regione, come di tutte le pubbliche amministrazioni, deve aderire ai principi di <a title="Principio di sussidiarietà" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_sussidiariet%C3%A0">sussidiarietà</a>, <a title="Principio di differenziazione" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_differenziazione">differenziazione</a> ed <a title="Principio di adeguatezza" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_adeguatezza">adeguatezza</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La regione, tramite legge regionale, può delegare le funzioni amministrative di cui è titolare ai <a title="Comune italiano" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Comune_italiano">Comuni</a>, alle <a title="Provincia italiana" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_italiana">Province</a> o alle <a title="Città metropolitana" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana">Città metropolitane</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima della modifica costituzionale ad opera della legge 3/2001 vigeva il principio del parallelismo tra funzione legislativa e funzione amministrativa. quindi alle regioni spettavano le funzioni amministrative in riferimento alle materie di cui all&#8217;art 117 (anch&#8217;esso previgente alla riforma del titolo V).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>lo Stato poteva delegare funzione amministrative alle regioni in materie di propria competenza legislativa</li>
<li>lo Stato poteva attribuire direttamente funzioni agli enti locali, qualora si trattasse di funzioni di interesse strettamente locale</li>
<li>lo Stato poteva trattenere funzioni presso di sé, qualora si ravvisasse un interesse nazionale</li>
<li>le regioni avrebbero dovuto utilizzare le proprie funzioni amministrative tramite comuni e province utilizzando lo strumento della delega e dell&#8217;avvalimento.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Autonomia finanziaria</strong> [<a title="Modifica la sezione Autonomia finanziaria" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regioni_d%27Italia&amp;action=edit&amp;section=13">modifica</a>]</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;autonomia finanziaria della regione è stabilita con l&#8217;<a title="s:Italia, Repubblica - Costituzione" href="http://it.wikisource.org/wiki/Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._119">art. 119</a> della Costituzione. Esso prevede il cosiddetto federalismo fiscale, ma finora non ha trovato attuazione (per le regioni a statuto ordinario). La regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio. La regione ha un proprio patrimonio. Può ricorrere all&#8217;indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Per disposizione dell&#8217;art. 120 della Costituzione la regione non può stabilire dazi sul commercio con le altre regioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<h2>Controlli [<a title="Modifica la sezione Controlli" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regioni_d%27Italia&amp;action=edit&amp;section=14">modifica</a>]</h2>
</div>
<h3>Statali [<a title="Modifica la sezione Statali" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regioni_d%27Italia&amp;action=edit&amp;section=15">modifica</a>]</h3>
<p style="text-align: justify;">La legge cost. 3/2001 ha abolito i controlli sugli atti (amministrativi e anche di legge) della regione, esercitati sino ad allora da cosiddetti <i>commissari del governo</i>. Nei capoluoghi delle regioni speciali e nelle Province autonome essi continuano tuttavia a esercitare (almeno in parte) i loro uffici. Nelle altre regioni una parte dei poteri dei commissari viene esercitata dai Prefetti dei capoluoghi regionali, in qualità di rappresentanti dello Stato nei rapporti con il sistema delle autonomie. Quanto al controllo sugli organi regionali, l&#8217;<a title="s:Italia, Repubblica - Costituzione" href="http://it.wikisource.org/wiki/Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._120">art. 120</a> II prevede: «Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni … nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l&#8217;incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell&#8217;unità giuridica o dell&#8217;unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.»</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<a title="s:Italia, Repubblica - Costituzione" href="http://it.wikisource.org/wiki/Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._126">art. 126</a> stabilisce: «Con decreto motivato del presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.». Lo scioglimento è deliberato dal <a title="Consiglio dei ministri" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_dei_ministri">Consiglio dei ministri</a>, previo parere della Commissione Parlamentare sugli affari regionali. Passando poi alla legislazione regionale, l&#8217;<a title="s:Italia, Repubblica - Costituzione" href="http://it.wikisource.org/wiki/Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._127">art. 127</a> della Costituzione stabilisce: «Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.» Quanto allo statuto delle regioni ordinarie, l&#8217;<a title="s:Italia, Repubblica - Costituzione" href="http://it.wikisource.org/wiki/Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._123">art. 123</a> della Costituzione recita: &#8220;Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Regionali [<a title="Modifica la sezione Regionali" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regioni_d%27Italia&amp;action=edit&amp;section=16">modifica</a>]</h3>
<p style="text-align: justify;">La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un&#8217;altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell&#8217;atto avente valore di legge (art.127 Cost.). La regione, oltre a ricorrere alla giustizia amministrativa, può sollevare un conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale se vengono lese le sue competenze amministrative.</p>
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<h2>Suddivisione [<a title="Modifica la sezione Suddivisione" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regioni_d%27Italia&amp;action=edit&amp;section=17">modifica</a>]</h2>
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<p style="text-align: justify;">Ad eccezione della Valle d&#8217;Aosta, le regioni sono ripartite in <a title="Provincia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia">province</a> (attualmente sono 110). Il livello inferiore della suddivisione amministrativa è il <a title="Comune" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Comune">comune</a>. Le <a title="Città metropolitana" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana">città metropolitane</a>, dotate di competenze comunali, seppure previste a livello costituzionale, non sono ancora state istituite.</p>
<p> <span style="color: #0000ff;">Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.</span></p>
<p><a title="collegamento a sito esterno" href="http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.htm"> </a></p>
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<blockquote><p><a title="collegamento a sito esterno" href="http://www.regione.calabria.it/"> </a></p></blockquote>
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		<title>IL RIORDINO DELLE AUTONOMIE LOCALI</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 11:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro D'Aprile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le mie Proposte]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONE]]></category>

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		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Ministro Patroni Griffi</strong></p> 
<p style="text-align: justify;"><strong>(Relazione a “Il Sabato delle Idee” organizzato dall’Università degli studi “Suor Orsola </strong><strong>Benincasa” ‐ Napoli, Castel Capuano, 19 gennaio 2013)</strong></p> 
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> 
<p style="text-align: justify;">PREMESSA</p> <a href="https://lorizzonte.net/?p=4230">Continua lettura...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Ministro Patroni Griffi</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>(Relazione a “Il Sabato delle Idee” organizzato dall’Università degli studi “Suor Orsola </strong><strong>Benincasa” ‐ Napoli, Castel Capuano, 19 gennaio 2013)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">PREMESSA</p>
<p style="text-align: justify;">Il governo del territorio è uno di quei settori in cui sussiste una sorta di tensione tra “fatto”giuridico‐istituzionale e “fatto” socio‐economico, determinata da vari fattori. L’evoluzione dei territori nella storia, il loro sviluppo socio‐economico, l’andamento demografico e i flussi della popolazione, il crearsi di conurbazioni o fenomeni di de‐urbanizzazione sono solo alcune delle cause che contribuiscono a dare ai territori una fisionomia in continuo mutamento, che richiede, sul versante politico‐istituzionale, l’individuazione di adeguate forme di governo di quelle realtà territoriali, inserite all’interno di uno Stato e che con lo Stato condividono l’esigenza di una ripartizione e di una corretta allocazione delle funzioni pubbliche e dei servizi ai cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo è il motivo per cui ‐per dirla con Ettore Rotelli nell’introduzione a uno studio ISAP del 1984 dedicato alle “relazioni tra centro e periferia”, a sottolineare l’origine sociologica del termine (Sidney Tarrow)‐ l’analisi di questa tematica deve avere necessariamente carattere interdisciplinare; sicché ogni intervento che abbia ad oggetto quello che potremmo definire il sistema di governo sul territorio deve necessariamente prendere in considerazione e tenere insieme l’articolazione dello Stato e il sistema delle autonomie, profili giuridici e assetti politico-istituzionali nonché dati socio‐economici.</p>
<p style="text-align: justify;">Esistono giurisdizioni o unità amministrative che, inevitabilmente, col passare del tempo e con lo sviluppo socio‐economico, non corrispondono alle esigenze di governo di un territorio in continua evoluzione che spesso non coincide con quelle unità amministrative. Questo era vero nel passato, lo è di più nei tempi più recenti, in cui i “fatti sociali” sono sottoposti a un’evoluzione assai più rapida che in passato.</p>
<p style="text-align: justify;">Oggi il tema di fondo, in Europa ma non solo, è costituito dalla presenza di entità articolate su varie scale territoriali alle quali adeguare i modelli di <i>governance</i>. Per restare nella tematica che ci interessa, a ben vedere, sia la tematica delle città metropolitane sia quella delle province si presentano come frutto dell’esigenza di governare fatti di integrazione sovracomunale delle funzioni e dei servizi e, in ultima analisi, dei territori.</p>
<p style="text-align: justify;">Una coincidenza perfetta tra unità amministrative e realtà socio‐economica non è possibile, per varie ragioni: la storia dei territori, la continua mutevolezza delle coordinate socio‐economiche e urbanistiche dei luoghi, le funzioni e i servizi possono aver bisogno di ambiti territoriali di riferimento tra loro differenti, le realtà comunali possono avere caratteristiche e dimensioni tra loro molto diverse. Purtuttavia occorre necessariamente tenere insieme fatti socio‐economici e fatti istituzionali, per la banale considerazione che i territori e i fatti socio‐economici vanno governati con forme giuridiche e che il governo del territorio è espressione al tempo stesso di istanze di democrazia partecipativa (di autogoverno o eterogoverno) e di esigenze funzionali di amministrazione, per cui sul territorio avremo enti di democrazia ed enti di amministrazione, talvolta in un’unica figura.</p>
<p style="text-align: justify;">Vediamo comunque quale è stata, nella tradizione giuridica e amministrativa del nostro Paese, la risposta sul piano ordinamentale e istituzionale a questi fenomeni che traggono la loro matrice in “fatti” socio‐economici.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">LA TRADIZIONE AMMINISTRATIVA ITALIANA</p>
<p style="text-align: justify;">Fin dall’Unità d’Italia si pone il tema del rapporto tra Stato unitario e quello che, con termine di derivazione costituzionale (ma risalente alla teoria del <i>pouvoir municipal </i>(Henrion de Pansey 1825), definiamo il “sistema delle autonomie” (ricondotto dall’ideologia e dalla dottrina centraliste degli inizi del 900 e del fascismo alla galassia degli enti autarchici).</p>
<p style="text-align: justify;">Noi sappiamo che fin dall’inizio fu scartata l’opzione federalista, ritenuta rischiosa per le sorti del nuovo Stato unitario, ma anche la scelta regionalista. E’ utile ricordare che nelle leggi Farini‐ Minghetti (1859‐1860) l’opzione regionalista fu scartata non già per il rischio di una sovrapposizione al livello di governo provinciale, e quindi per ragioni giuridico‐istituzionali, bensì per la stessa ragione politica per la quale fu avversata l’opzione federalista.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin dalle origini del processo di unificazione amministrativa del Paese si è guardato piuttosto alla suddivisione del territorio formatasi e stabilizzatasi nella penisola ormai da più secoli, imperniata sulle numerosissime realtà comunali. Di qui la scelta di procedere, da un lato, al riconoscimento del comune quale livello fondamentale di organizzazione e di azione dei poteri pubblici e, dall’altro, al decentramento dei poteri dello Stato in Uffici (prefetture, intendenze …) dislocati in un livello intermedio fra Stato e Comune, la Provincia. Si arriva in questo modo, nel 1861, all’entificazione di 58 province: 6 derivanti dall’originario Stato Piemontese pre‐unitario (esistenti sin dal 1836, a seguito della riduzione numerica e dell’espansione territoriale delle precedenti 40 province sabaude), le altre sostanzialmente mutuate dalle articolazioni amministrative di analoghe dimensioni presenti nei territori lombardo‐veneti dell’Impero austro‐ungarico, nei ducati toscani ed emiliani, nello Stato pontificio e nel Regno delle Due Sicilie. Province che passano nel 1870 a 68, per effetto delle annessioni conseguenti alla terza guerra d’indipendenza e a fatti successivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Da subito la struttura territoriale e le vicende politico‐organizzative di province e comuni si presentano strettamente interconnesse. Quanto alla struttura territoriale, basta pensare che è invalso sin dall’inizio nell’ordinamento del Regno d’Italia il criterio della necessaria coincidenza del territorio della provincia con la sommatoria dei territori dei comuni ad essa riferibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla connessione delle vicende politico‐organizzative, spiccano due profili.</p>
<p style="text-align: justify;">1) Sia province che comuni hanno condiviso da sempre, nello Stato post‐unitario, la convivenza al loro interno di una doppia natura: quella di <i>ente </i>espressione <i>di autonomia/autogoverno </i>delle popolazioni locali e quella di <i>circoscrizione di decentramento amministrativo </i>dello Stato. Questo profilo costituisce una sintesi fra modello francese (decentramento) e modello asburgico (autonomia). E fu una scelta probabilmente coerente e appropriata in una fase storica che richiedeva moduli organizzativi che garantissero ed anzi favorissero il consolidamento dell’Unità del Paese, senza però che si potesse realisticamente ignorare l’esigenza di assicurare “voci” ed “idee” differenziate alle realtà territoriali della penisola così diversificate fra loro.</p>
<p style="text-align: justify;">2) l’altro profilo di connessione strutturale tra province e comuni va individuato nel dato per cui sin dall’inizio province e comuni risultano oggetto di interventi legislativi che li riguardano entrambi contestualmente: dal 1859 al testo unico del 1934 la legislazione è significativamente definita “comunale e provinciale”, a dimostrare l’assetto portante di sistema di queste due articolazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Così, dalle origini dello Stato unitario, attraverso la legislazione comunale e provinciale e fino alla Costituzione, il nostro modello amministrativo si articola in Stato, Province e Comuni. E, ferma la centralità direi “ideologica” dello Stato, intesa essenzialmente come unitarietà dello Stato cui corrispondeva l’unitarietà di tutte le pubbliche amministrazioni, mi sembra si possa dire che è riconosciuta la centralità, quanto meno amministrativa, dei Comuni.</p>
<p style="text-align: justify;">A ben vedere, nella nota quanto centrale distinzione delle spese dei Comuni, e quindi delle loro funzioni, in obbligatorie e facoltative, è possibile scorgere <i>in nuce </i>–soprattutto in quelle facoltative‐ la declinazione dei princìpi di autonomia e sussidiarietà. Con la Costituzione repubblicana, il nostro resta un modello “in sospeso” (Melis) tra autonomia e centralismo. Il governo del territorio si arricchisce di un nuovo livello, quello regionale, senza che questo comporti l’eliminazione delle Province, a riprova del fatto che il Costituente, come già il legislatore unitario, aveva ben presenti la diversità di ruolo e natura delle Province rispetto alle Regioni. Il sistema locale si caratterizza marcatamente in senso autonomistico, con il “riconoscimento” delle autonomie di cui all’articolo 5. Ma diversa è la caratterizzazione delle regioni rispetto a province e comuni. Le prime vengono delineate come enti a vocazione prevalentemente autonomistica, destinati soprattutto, grazie alle competenze legislative, a compiti di programmazione e di equilibrata allocazione ‐ presso di sé ma soprattutto, in un’ottica di lungimirante sussidiarietà, presso province e comuni (v. art. 118 Cost. nel testo del 1948) ‐ delle funzioni amministrative loro spettanti nelle materie di competenza legislativa nonché delle funzioni loro delegate dallo Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Comuni e province vedono parallelamente rafforzata la propria valenza di enti esponenziali dell’autonomia dei territori, ma conservano pur sempre, anche per il Legislatore costituente, il loro secondo “volto”, quello di articolazioni di decentramento. Secondo gli artt. 128 e 129 della Costituzione del 1948 “Le province e i comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni” ma nello stesso tempo “Le province e i comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale”.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta anche una netta differenziazione, nei rapporti verso lo Stato, tra autonomia regionale e autonomie locali, tanto che queste ultime sono ritenute meritevoli di garanzia, ad opera dello Stato, nei confronti delle Regioni. Quest’ultima notazione si attenua con la riforma del titolo V, ma, a mio avviso, più come conseguenza dell’equiordinazione tra componenti della Repubblica (e, in generale, della ormai acquisita pluralità delle amministrazioni pubbliche) che della riconduzione delle autonomie locali nell’alveo delle potestà regionali. Il quadro costituzionale, quindi, muta non sostanzialmente, per quanto di nostro interesse in questa sede, per effetto della istituzione delle Regioni nel 1970 né della riforma del titolo V.</p>
<p style="text-align: justify;">Vorrei solo ricordare, infine, per averne memoria ma senza possibilità di approfondimento, la stagione del “federalismo amministrativo” del 1997‐1998 (dovuto a Bassanini) e quella, assai più incerta nella definizione e soprattutto negli sviluppi futuri del cd. federalismo fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">La Costituzione e le riforme successive non hanno introdotto significativi elementi di novità nella concreta conformazione e nel dimensionamento dei territori: le regioni costituiscono una sostanziale costituzionalizzazione dei “compartimenti” territoriali, frutto delle suddivisioni territoriali per esigenze statistiche e della tradizione preunitaria; le Province aumentano a dismisura, con un incremento che tocca i suoi picchi durante il fascismo e negli ultimi decenni, fino a diventare 107 dalle originarie 58 (o 68 del 1870): e non per effetto di politiche espansionistiche dell’Italia!</p>
<p style="text-align: justify;">Fotografiamo quelli che oggi, e già da qualche tempo, sembrano essere i nodi problematici dell’assetto della presenza pubblica sul territorio. Avremo così delineato il contesto in cui si è trovato questo Governo all’inizio del suo mandato. E questo perché, ritengo, questi nodi, forse già presenti nel disegno del Costituente, sono progressivamente venuti al pettine e, non essendo mai stati affrontati seriamente a livello politico‐legislativo in questi decenni, contribuiscono a delineare un assetto che, anche agli occhi di osservatori internazionali (OCSE, BCE) o di esponenti del mondo economico‐produttivo (Confindustria), è oramai vecchio e abbisogna di una profonda rivisitazione che abbia i caratteri di una riforma strutturale e ordinamentale, non necessariamente condotta in maniera contestuale, ma sicuramente coerente e con una visione sistematica e di insieme della presenza pubblica sul territorio (sistema delle autonomie e amministrazione periferica dello Stato): questa presenza costituisce un sistema aggregato di governo delle comunità territoriali e deve essere, sul piano funzionale, idoneo allo scopo.</p>
<p style="text-align: justify;">I nodi tematici, e problematici, sono:</p>
<p style="text-align: justify;">a) ruolo delle Regioni;</p>
<p style="text-align: justify;">b) esistenza, configurazione e funzioni delle Province;</p>
<p style="text-align: justify;">c) allocazione delle funzioni amministrative e posizione dei Comuni.</p>
<p style="text-align: justify;">A questi aspetti –attinenti al sistema delle autonomie‐ vanno aggiunti le tematiche dell’allocazione sul territorio, dell’assetto organizzativo e dei compiti degli uffici periferici dello Stato. Questi nodi attengono a profili congiunturali –ma per la verità con risvolti strutturali‐ di spesa pubblica e ben possono essere riguardati in un’ottica di revisione della spesa che non si limiti a una riduzione contingente della stessa ma miri a una riorganizzazione degli apparati preposti a quella spesa. Ma hanno a nostro avviso una specifica valenza di natura ordinamentale di grande rilevanza perché il carattere multilivello dei sistemi di governo nazionale costituisce oramai una realtà di tutte le organizzazioni statali complesse, anche nei loro rapporti con i soggetti cd. sovranazionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Vedremo quindi ora, in relazione alla riforma del sistema di governo sul territorio:</p>
<p style="text-align: justify;">a) l’atteggiamento di questo Governo sul piano normativo;</p>
<p style="text-align: justify;">b) le prospettive che si offrono al futuro Governo e al Parlamento in una legislatura “piena” che non a caso si è detto possa rivelarsi una legislatura costituente sul piano delle riforme, sia di rango anche formalmente costituzionale, sia sul piano della legislazione ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">L’IMPOSTAZIONE DATA DAL GOVERNO ALLA RIFORMA DEL GOVERNO LOCALE</p>
<p style="text-align: justify;">Si è detto che, nel corso dei decenni di storia unitaria i territori hanno vissuto profonde trasformazioni dal punto di vista della collocazione e della distribuzione delle popolazioni, della loro stanzialità o viceversa della loro mobilità, della tipologia e della “gerarchia” delle attività economiche, della conformazione e della dimensione urbanistiche dei centri abitati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò nonostante, questi fenomeni complessi e rilevanti non hanno costituito ‐ se non in minima parte ‐ la ragione fondante delle modificazioni delle circoscrizioni territoriali delle amministrazioni pubbliche che hanno risposto, in prevalenza, a logiche centraliste di mero decentramento o a esigenze organizzative interne alle amministrazioni; oppure sono state determinate dal forte radicamento su singoli territori di nuclei locali di popolazione “gelosi” di un’identità storicoculturale, talvolta oggettiva, ma vissuta in un’ottica di conservazione e difesa piuttosto che di comunicazione,relazionalità e sviluppo; quando non hanno prevalso interessi di una classe politico‐amministrativa locale alla ricerca, con la moltiplicazione dei “posti”, di nuovi spazi di potere. Sicché questi fenomeni sono rimasti non regolati e quindi non governati.</p>
<p style="text-align: justify;">Quali sono stati i punti di riferimento culturale dell’approccio del Governo alla tematica complessiva?</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, l’analisi comparata a livello europeo: nei principali Stati d’Europa con noi maggiormente raffrontabili (Germania, Francia, Spagna e Regno Unito) l’organizzazione dei poteri pubblici si articola su quattro livelli di governo: statale, regionale, provinciale e comunale. Esiste cioè un livello intermedio di governo tra regione e comune.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, un intervento di riforma sulle amministrazioni territoriali deve realizzare una riduzione della spesa pubblica ed eliminare sovrapposizioni di competenze e di funzioni fra i diversi livelli di governo.</p>
<p style="text-align: justify;">In terzo luogo, vanno considerati i fenomeni socio‐urbanistici che si sono manifestati e consolidati negli ultimi decenni, primo fra tutti quello dello sviluppo delle “conurbazioni” nelle quali, sotto la pressione delle esigenze formative, lavorative ed economiche delle popolazioni, tendono ad annullarsi le soluzioni di continuità fra “città” e “contado”.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, appare necessario che le competenze dei vari livelli di governo siano coerenti con l’ambito di territorio e di popolazione che amministrano e che gli organi siano funzionali alle competenze da esercitare. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali debbono essere uno strumento di democrazia a vantaggio delle popolazioni; la loro organizzazione, la loro attività e le loro risorse finanziarie debbono essere al servizio delle esigenze delle comunità locali e non dell’auto‐mantenimento delle pubbliche amministrazioni stesse.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">IL RAPPORTO FRA CENTRO E PERIFERIA NELL’AZIONE DEL GOVERNO: LA CENTRALITÀ DELL’ “AREA VASTA”.</p>
<p style="text-align: justify;">I profili di riferimento sopra enunciati, nella loro visione congiunta, conducono a ritenere effettivamente strategico ‐ nell’ambito di un più ampio approccio riformatore ‐ un intervento di “de‐finizione” (nel senso etimologico) e di organizzazione ottimale della c.d. “area vasta” e dell’ente che deve esprimerne il relativo livello di governo: vale a dire, in Italia, oggi, un intervento di de‐finizione e di organizzazione ottimale delle province e delle città metropolitane. Per questo il Governo è partito da qui, in quanto, come si è accennato, città metropolitane e province costituiscono enti di governo di realtà di integrazione sovracomunale delle funzioni e dei servizi e, in ultima analisi, dei territori. Ciò è vero per le città, per le grandi città, ma lo è, sia pure in misura e in termini diversi, anche per le aree non riconducibili a grandi città, ma comunque costituite da un insieme di (più piccole) città. Se si avverte la necessità di aggregare le funzioni sovracomunali in un’area metropolitana nella Città metropolitana, esiste anche la parallela esigenza di aggregare le funzioni sovracomunali in un ente intermedio, da noi costituito dalla Provincia (sicché la loro eliminazione creerebbe una asimmetria istituzionale).</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">La riforma delle province</p>
<p style="text-align: justify;">Le Province possono dunque costituire il necessario ente intermedio. Ma quali Province? Province “nuove”, rispetto alle attuali, sotto tre profili: dimensioni, funzioni, <i>governance</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Territorio: in quanto enti di “area vasta”, va evitata una frammentazione non più rispondente ai tempi, sul piano delle aggregazioni territoriali produttive, dello sviluppo delle comunicazioni fisiche e della digitalizzazione, dei flussi delle popolazioni e delle persone per ragioni di studio, di lavoro, di affetti. Queste considerazioni attenuano la componente “identitaria” di una provincia, in considerazione di una visione più “adulta” che, lungi dal rinnegare l’identità territoriale di appartenenza, privilegi la configurazione delle province come enti di servizio per il migliore svolgimento di funzioni che necessitino di un livello sovracomunale. I parametri minimi di dimensionamento, popolazione ed estensione territoriale, sono forse opinabili, e se ne potrebbero aggiungere altri, purché siano parametri “semplici” e “oggettivi”, perché proprio l’esperienza del fallimento della riforma insegna che dietro richieste più o meno plausibili (dal PIL prodotto a una identità storica pretesa e comunque molto risalente, alla presenza di università o altre istituzioni) si nascondeva o la volontà di mantenere a tutti i costi assetti territoriali oramai anacronistici e antieconomici o la ferma volontà di mantenere tutti i “posti”, intesi come cariche o incarichi (volgarmente detti “poltrone”) come oggi.</p>
<p style="text-align: justify;">E va detto che i risparmi connessi alle sole economie di scala derivanti dal semplice accorpamento delle province sono stati stimati dal Governo in circa 4‐500 milioni annui, cui si sarebbero aggiunti gli analoghi se non superiori risparmi concernenti gli uffici periferici dello Stato (una prefettura costa al singolo cittadino fino a undici volte di più a seconda delle dimensioni della provincia di riferimento, oltre che a seconda della latitudine). E pensate c’è chi (a Crotone) ha tirato un sospiro di sollievo per la mancata conversione del decreto perché così si salvava la federazione provinciale del CONI (novello De Coubertin…).</p>
<p style="text-align: justify;">Funzioni – Nelle Province vanno concentrate le funzioni cd. di area vasta (ambiente, trasporto, viabilità, edilizia scolastica per le scuole secondarie di secondo grado, pianificazione di coordinamento), cui si possono aggiungere funzioni e risorse “delegate” dalle regioni. Queste funzioni, come detto, sono intrinsecamente di ambito sovracomunale, ma non potrebbero essere svolte dalle regioni: perché le regioni sono configurate dalla Costituzione come enti essenzialmente di programmazione e di legislazione; perché l’attribuzione di funzioni operative alle regioni comporterebbe inevitabilmente, oltre che un allontanamento delle funzioni dal territorio, un aumento di spesa, a causa dei maggiori costi del personale e della necessità di far poi ricorso ad enti sub‐regionali o a agenzie e società strumentali.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Governance </i>‐ Le province sono state delineate come enti con organi ad elezione indiretta, espressione della realtà territoriale aggregata di più comuni. Un soggetto, dunque, eminentemente “amministrativo”, cioè non tanto espressione politico/democratica di una collettività territoriale, bensì deputato principalmente all’erogazione di funzioni o servizi di un dato tipo. Ciò non esclude, peraltro, la democraticità e la rappresentatività di questo livello di governo, perché anche la rappresentatività di secondo grado è una delle possibili forma di rappresentanza democratica.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">La riforma delle città metropolitane</p>
<p style="text-align: justify;">Le Città metropolitane rispondono a esigenze di tipo socio‐urbanistico ed economico, evidenziate negli studi sulle aree metropolitane e sulle relative città “baricentriche”. Quella che gli urbanisti e gli economisti urbani definiscono la “città di fatto”, unica conurbazione, per lo più che ruota intorno a un comune centroide costituita generalmente dalla “città murata” o “storica”, con diffusione ad ampio raggio delle attività economiche e accrescimento omogeneo della densità abitativa su tutta l’area territoriale interessata, è l’unità amministrativa verso cui si orientano da qualche decennio le grandi conurbazioni europee (dalle capitali Parigi e Londra, a Francoforte o Barcellona), realtà produttive che oramai competono tra loro indipendentemente dalle economie dei Paesi di appartenenza. Questo modello impone il superamento del policentrismo amministrativo caratterizzato, ad esempio, da attività pianificatorie comunali non sufficientemente sinergiche tra loro e la coordinazione di gran parte delle attività amministrative.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle aree definite alle 9 città metropolitane (esclusa RC) di cui alla legge 142 sono concentrati il 35% del PIL nazionale, i 13 maggiori nodi ferroviari (di cui Napoli è il quarto), il 60% dei passeggeri degli scali aeroportuali, il 33% delle banche, oltre il 40% degli atenei.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla legge 142, e nonostante la rivisitazione della disciplina contenuta nella legge sul federalismo fiscale, non si è mosso nulla. Le città metropolitane, forse per la complessità della procedura demandata all’iniziativa locale, forse per la inerzia e la incapacità politica delle classi dirigenti a cogliere questa opportunità (e la mia recente esperienza mi consente di non stupirmi)non sono mai partite. La legge di <i>spending </i>e il decreto legge attuativo delineavano un sistema che consentiva la costituzione delle città metropolitane entro l’inizio del 2014. Un intervento forse centralista, ma che rispondeva all’inerzia del sistema delle autonomie anche su questo punto e mirava a colmare una lacuna che –come rilevato di recente (Calafati)‐ potrà costituire un ritardo ormai incolmabile nella capacità delle nostre grandi aree urbane a competere con le omologhe europee.</p>
<p style="text-align: justify;">Inopinatamente – e questa volta devo dire emulativamente, senza nemmeno le non sempre nobili ragioni che hanno determinato l’arresto della riforma delle province‐ anche l’avvio delle città metropolitane è rimasto “congelato” in una pur non particolarmente fredda seduta notturna al Senato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ddl costituzionale sulla modifica del titolo V (la “miniriforma” della riforma del 2001)</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto del Governo aveva una visione non limitata alla riforma dell’ente intermedio. Esso guardava ad alcuni aspetti dell’autonomia comunale che si sono concretizzati: individuazione (dopo anni di discussione) delle funzioni fondamentali dei Comuni; esercizio associato di funzioni e servizi comunali; avvio di un percorso destinato a ridurre l’esistenza e i costi di organismi vari che esercitano funzioni amministrative di competenza degli enti locali e delle regioni (aratt. 19 e 9 della legge di spending). Il Governo ha poi presentato un ddl costituzionale che mirava a correggere chirurgicamente alcune criticità emerse con riferimento alla riforma del 2001 del Titolo V, che spero possa costituire una base di lavoro nella prossima legislatura.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ddl interviene su tre aspetti rilevanti:</p>
<p style="text-align: justify;">a) rivede in alcuni punti il riparto di competenze tra Stato e Regioni, attribuendo allo Stato alcune competenze in via esclusiva: energia e reti infrastrutturali, che anche negli Stati federali sono generalmente attribuite allo Stato centrale, ma anche materie come i princìpi della semplificazione amministrativa o del lavoro pubblico, in considerazione del fatto che l’attuale riparto ha ostacolato non poco l’applicazione a livello locale delle politiche nazionali di semplificazione, con situazioni di discriminazione dei cittadini nella fruizione di prestazioni amministrative, o ha determinato talvolta politiche di favore nell’impiego regionale e locale incompatibili con la corretta gestione delle risorse e con l’immagine degli apparati amministrativi;</p>
<p style="text-align: justify;">b) sottrae alle regioni alcuni ambiti di competenza, quali i rapporti internazionali, o consente allo Stato di intervenire, sia pure per princìpi, nella materia del turismo, che oggi la Costituzione affida alla competenza residuale delle Regioni;</p>
<p style="text-align: justify;">c) introduce la clausola di supremazia a tutela dell’unità giuridica ed economica del Paese per questione di rilevante interesse nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Credevo, forse per scarsa conoscenza specifica della materia, niente di particolare; e invece anche su questa riforma che considererei minimale, parte della politica, ma anche della dottrina, hanno considerato il ddl in termini di restaurazione centralista dello Stato, più che una miniriforma una controriforma. Mentre forse occorrerebbe meglio riflettere sia sul fenomeno, questo per la verità ben noto e studiato, del centralismo regionale, sia sui danni che all’autonomia regionale derivano dalle conseguenze di un riparto sbilanciato delle competenze.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Sulla costituzionalità del decreto “<i>Spendig‐review</i>”, in particolare con riferimento all’articolo 133 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima di concludere con una panoramica sugli scenari che si delineano per la prossima legislatura,vorrei affrontare un tema che naturalmente è di mio interesse sul piano giuridico, ma che dovrà essere tenuto in considerazione anche nella prossima legislatura qualora si intenda riprendere il percorso di riforma delle Province avviato in questa (non credo che il tema riguardi anche le città metropolitane, se non altro perché nella Costituzione non vi è una espressa disciplina delle stesse).</p>
<p style="text-align: justify;">E’ il tema della costituzionalità della procedura delineata nella legge di spending per il riordino delle Province. La procedura è stata contestata con riguardo a un duplice profilo: la compatibilità con l’articolo 133 e l’uso del decreto‐legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Partiamo dal primo.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 133 Cost. regola le seguenti due fattispecie: mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione. A tal fine, richiede una legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. E’ pacifico che l’iniziativa comunale non vincola lo Stato all’iniziativa normativa governativa ( e, in effetti, più volte tali iniziative non hanno avuto seguito).</p>
<p style="text-align: justify;">A me non sembra che tale fattispecie regoli (e sia quindi riferibile a) un processo di riordino generale delle province sull’intero territorio nazionale sulla base di requisiti minimi che una provincia debba avere per essere tale. A supporto della tesi sussistono le seguenti argomentazioni:</p>
<p style="text-align: justify;">a) il 133 è una norma che si iscrive nella logica della garanzia costituzionale dell’autonomia degli enti locali nei confronti delle regioni. Essa pertanto affida alla legge dello Stato la garanzia di ogni modifica territoriale delle province e l’istituzione di nuove province, limitandosi a prevedere che, al riguardo, le regioni siano semplicemente “sentite”;</p>
<p style="text-align: justify;">b) la norma, per come strutturata, fa necessariamente riferimento a modifiche puntuali delle circoscrizioni provinciali o alla istituzione di province nuove. La fattispecie è ben diversa da un riordino generale delle province sulla base di criteri generali e comuni posti da leggi dello Stato, in un più generale processo di riordino del governo del territorio, che riguarda contestualmente il sistema di tutti gli enti locali e l’amministrazione periferica dello Stato. L’applicazione del 133 al riordino generale delle province sarebbe praticamente impossibile, in quanto richiederebbe a tal fine l’iniziativa di tutti gli oltre ottomila comuni italiani e precluderebbe di fatto allo Stato di poter porre requisiti minimi dimensionali all’istituto della Provincia;</p>
<p style="text-align: justify;">c) in altri termini, l’applicazione del 133 al riordino generale delle Province, più che richiedere una (impossibile da seguire) procedura, si tradurrebbe nella giuridica impossibilità per lo Stato di procedere a un riordino generale del sistema delle Province con legge ordinaria e nella stessa impossibilità di (im)porre requisiti dimensionali minimi alla Provincia: cosa, peraltro, che lo stesso testo unico del 2000 prevede (senza che la detta norma abbia potuto avere pratica attuazione). D’altra parte, se esatta, la tesi dovrebbe poter essere estesa anche ai Comuni, con ripercussioni su ogni possibile e auspicabile futuro processo di reale aggregazione tra gli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">d) si imporrebbe quindi una legge costituzionale per l’accorpamento o la fusione di Province e anche, quindi, per la fissazione di requisiti dimensionali minimi alle stesse. Se non che di una siffatta previsione non vi è traccia nella Costituzione per le Province, mentre esiste una norma di tal genere per le Regioni. L’articolo 132 richiede, infatti, una legge costituzionale “per la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni”. Ipotesi, quanto a fattispecie, simmetrica rispetto a quella regolata dal 133 per le province. Ma che, significativamente, richiede, per un intervento sulle regioni, la legge costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che la tesi dell’applicabilità del 133 al riordino generale delle province comporterebbe che al riordino si possa procedere solo con legge costituzionale (non potendosi certo pensare che occorra l’iniziativa –imposta?‐ di tutti i comuni come precondizione); se non che la Costituzione non prevede ciò per le province mentre lo prevede per le (sole) regioni. Oltre tutto, il riordino al quale si sta dando corso si discosta dalle previsioni dell’art. 133 Cost. unicamente per quel che riguarda la pretermissione dell’iniziativa comunale ai fini del riassetto ‐ per così dire ‐ “macroscopico” delle province: per dirla in altri termini, si prescinde dall’iniziativa comunale quando si tratta di stabilire movimenti “in blocco” di una o più province, di modo che non muta la posizione dei singoli comuni rispetto all’area territoriale alla quale già appartengono, mentre occorre l’iniziativa comunale quando eventualmente vi siano singoli comuni che intendano staccarsi rispetto a tale area di pregressa appartenenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Mi sembra quindi che l’articolo 133 regola l’iniziativa dei comuni che vogliano cambiare provincia o dar vita a una nuova provincia. Mentre lo Stato può, con propria legge ordinaria, procedere a un riordino generale di tutte le province. Può ulteriormente osservarsi che, nel quadro delle competenze legislative assegnate dalla Costituzione, il dimensionamento ottimale di un ente territoriale ‐nel quale essenzialmente consiste la <i>ratio </i>del riordino delle province‐ deve essere necessariamente attribuito alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, segnatamente in relazione alla materia “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. Non avrebbe senso la competenza in questa materia (secondo la logica dello stabilire “chi fa che cosa”) se lo Stato, al quale spetta il compito di conformare gli organi, le procedure elettorali e le funzioni basilari degli enti locali, non potesse altresì ‐ ed anzi, sul piano logico, prioritariamente ‐ disciplinare le caratteristiche territoriali e demografiche occorrenti per poter definire l’estensione e la consistenza più appropriate degli enti ai quali quegli organi, quelle procedure e quelle funzioni debbono essere riferite.</p>
<p style="text-align: justify;">Altra utile considerazione sembra riguardare, infine, il raffronto con le città metropolitane, ormai previste in Costituzione come le province, ma in relazione al cui dimensionamento territoriale demografico non è stato mai posto in dubbio che esso spettasse alla legge dello Stato, senza alcun vincolo di previa iniziativa dei comuni.</p>
<p style="text-align: justify;">Un’altra diffusa censura è stata quella concernente l’utilizzazione del provvedimento legislativo d’urgenza in presunta violazione dell’art. 77 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Su questo, mi limiterei ad osservare –e sottopongo la questione alla riflessione dei costituzionalisti‐ che il requisito di necessità e urgenza credo vada valutato non in astratto ma in relazione al complesso degli interventi in cui si inserisce la previsione contestata e anche al momento storico‐politico in cui il decreto viene emanato. In altre parole, la straordinaria necessità e urgenza non è un dato intrinseco, proprio del tipo di intervento, ma va riguardata nel contesto ordinamentale e politico‐congiunturale in cui esso si inserisce.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, occorre considerare che le disposizioni sul riordino delle province:</p>
<p style="text-align: justify;">a) erano destinate a produrre risparmi di spesa, attraverso i loro effetti di riduzione del numero degli enti, e a incidere quindi nell’ambito della manovra di riduzione degli apparati burocratici e del numero delle amministrazioni (ancorché i risparmi non fossero quantificati anche perché non immediatamente conseguibili);</p>
<p style="text-align: justify;">b) erano strettamente collegate, in una visione complessiva di sistema, alla riduzione delle funzioni provinciali mediante trasferimento ai comuni di quelle non fondamentali, alla riorganizzazione dell’amministrazione periferica, dalle quali doveva derivare una riduzione di spesa pubblica, questa volta quantificata in una riduzione percentuale del 20%. Dunque, non solo non sussisteva la mancanza di collegamento o l’eterogeneità delle disposizioni dell’art. 17 sul riordino delle province rispetto all’oggetto e alle urgenti e rilevantissime finalità di ordine finanziario del decreto‐legge nel quale esso era inserito (recante “<i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i>”), ma proprio il riordino delle province costituiva una delle plurime linee di intervento attraverso le quali si attuava lo straordinario ed indifferibile intervento finanziario perseguito dal Governo e sostenuto dal Parlamento attraverso l’approvazione e la conversione del D.L. n. 95/2012.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">LO SCENARIO FUTURO: LINEE DI RIFORMA PER REGIONI ED ENTI LOCALI.</p>
<p style="text-align: justify;">Come proseguire, nella prossima legislatura, il cammino delle riforme?</p>
<p style="text-align: justify;">Il problema di fondo di una riforma del governo locale è costituito forse dalla prevalenza che si è sempre data all’ottica amministrativa e ordinamentale rispetto a quella economica e attenta alla realtà dei territori. Il fatto è che da qualche parte bisogna partire. E poiché il governo locale è strutturato (da sempre e in tutto il mondo) sulla base di unità amministrative, è ovvio che ogni riforma del governo locale parta da queste e comunque utilizzi meccanismi di tipo giuridico‐istituzionale per dare forma a esigenze di tipo economico, urbanistico, sociale. Se non che – e questo si è rivelato l’ostacolo alla riforma‐ è proprio il punto di partenza, cioè la realtà delle unità amministrative esistenti, che denota le maggiori resistenze conservatrici, perché queste unità amministrative si sono consolidate nel tempo, oltre che come centro di erogazione di funzioni e servizi, come veri e propri centri di potere (adopero il termine in senso tecnico), che risentono di quella innegabile difficoltà di riformarsi da cui è affetto oggi il nostro sistema politico‐istituzionale a tutti i livelli.</p>
<p style="text-align: justify;">L’unica cosa auspicabilmente certa è che il tema della riforma del governo sul territorio sia oramai un tema ineludibile nell’agenda del futuro Governo e del futuro Parlamento, il quale ultimo, mi auguro, saprà al riguardo farsi portatore di una visione strategica e di sintesi che questo Parlamento ha avuto fino alla legge di <i>spending</i>, ma non ha saputo mantenere al momento della conversione del decreto attuativo, cioè quando le cose stavano per farsi sul serio, e non solo a parole: e allora sono riemersi i presidenti e/o senatori –nessuna citazione esemplificativa è casuale‐ di Rovigo e di Crotone, di Monza e di Prato, di Avellino e di Frosinone, con le loro tesi che oscillavano tra reminiscenze storiche (le antiche popolazioni italiche resuscitate) e altisonanti richiami ai princìpi della democrazia, della Costituzione e dell’Unione europea, salvo poi a finire a Treviso, Latina o a Vibo Valentia. A chi assume questo atteggiamento non interessa l’<i>ente </i>Provincia, interessa solo la <i>propria </i>provincia (ed è per questo che è pronto a trasformarsi nel più convinto assertore dell’abolizione delle province) Sul piano generale, una riforma che abbia avanti a sé una intera legislatura dovrà riguardare, e profondamente, oltre che gli uffici periferici dello Stato, tutti i livelli di governo: le Regioni (troppe e paurosamente sbilanciate rispetto al disegno del Costituente su funzioni amministrative e operative); le Province (che continuo a pensare debbano essere mantenute ma profondamente riordinate) e i Comuni (ai quali pure dovrà essere posta una soglia minima e dei quali andrà favorita in maniera decisa e “persuasiva” la fusione, non potendosi tollerare, per costi e funzionalità, un sistema in cui oltre la metà dei Comuni sia al di sotto di cinquemila abitanti). E si potrà anche decidere di attribuire un ruolo maggiore alle Regioni nell’organizzazione dei servizi sul territorio: purché si pongano limiti alle funzioni operative delle Regioni medesime e delle loro società e, altresì, paletti al loro potere di definire ambiti ottimali di esercizio delle funzioni aggregate, onde evitare che i livelli intermedi da loro creati siano più numerosi e costosi delle attuali Province.</p>
<p style="text-align: justify;">Quello che credo vada assolutamente ripreso è anche il cammino delle città metropolitane. Si tratta di una grande opportunità per il Paese, come dimostra la protesta che il loro blocco ha ingenerato in molti settori sociali, a cominciare dalle associazioni imprenditoriali interessate. E’ una sfida importante per il Paese perché riguarda il modo di organizzare sul territorio la produzione della ricchezza e l’erogazione dei servizi ai cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">Forse si potranno eliminare dal novero delle città metropolitane alcune di quelle contenute nell’elenco dl 1990 ripreso dalla legge di spending. Ritengo che, in alcuni casi, debbano inveceassicurarsi confini più ampi di quelli propri della provincia di pertinenza della città (mi riferisco ai casi di Firenze, almeno rispetto a Prato, e di Milano rispetto a Monza).</p>
<p style="text-align: justify;">Sicuramente, con più tempo a disposizione, potranno da subito ridefinirsi i confini delle sopprimende province e quindi della Città metropolitana, favorendo entrata e uscita di Comuni, in modo che la Città metropolitana possa corrispondere al meglio a un’area socio‐economica metropolitana (e penso proprio a Napoli), se non a una “regione metropolitana”(e questo modello andrebbe studiato in particolare rispetto a Roma, che ha il tema aggiuntivo dell’ordinamento di Roma capitale). E anche il modello di <i>governance</i>, con una particolare riflessione sul modello del dissolvimento del Comune capoluogo, meriterebbe un approfondimento maggiore.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono in definitiva delineabili, a mio avviso, due scenari:</p>
<p style="text-align: justify;">PRIMO SCENARIO (in continuità con l’attuale legislatura)</p>
<p style="text-align: justify;"> 1) Livello regionale</p>
<p style="text-align: justify;">a) Riforma del titolo V quanto meno nei termini minimale sopra delineati nel ddl governativo;</p>
<p style="text-align: justify;">b) Attribuzione alle regioni di funzioni legislative e di funzioni di programmazione, con possibilità di delega di funzioni operative a province e comuni (come può avvenire e in parte avviene ora) in rapporto alla programmazione delle stesse funzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Livello comunale</p>
<p style="text-align: justify;">a) Favorire la fusione (e non mere unioni) di comuni prefissando una soglia minima di abitanti (con 5000, i Comuni si dimezzano, con 15000 si riducono di due terzi). Va valutato se lasciare poi l’ordinamento vigente (consigli eletti con il sistema attuale) o se prevedere un diverso modello ordinamentale in cui il consiglio sia rappresentativo delle realtà locali “accorpate”, da considerare alla stregua di municipi i cui “sindaci” compongano il consiglio del Comune “nuovo”;</p>
<p style="text-align: justify;">b) Avendo realizzato dimensioni adeguate sub a), individuare i Comuni come livello di allocazione tendenzialmente di tutte le funzioni amministrative.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Livello provinciale (e delle città metropolitane)</p>
<p style="text-align: justify;">a) Procedere alla riduzione delle Province nei termini di cui all’attuale legislatura (ma può prendersi in considerazione, dato il maggior tempo a disposizione, di fornire una indiscutibile copertura costituzionale al processo di riordino), eventualmente prevedendo forme di più estesa partecipazione dei territori.</p>
<p style="text-align: justify;">b) Mantenere le Province come enti amministrativi di secondo grado, al cui territorio rapportare l’organizzazione periferica dello Stato (che, in caso di abolizione, resterebbe priva di un livello territoriale di riferimento e andrebbe riorganizzata o a livello regionale o individuando un ambito diverso);</p>
<p style="text-align: justify;">c) Assegnare alle Province le sole funzioni di area vasta che non possono essere allocate a livello comunale, sia pure “aggregato”. E lasciare alle Regioni analoga possibilità di allocare presso le province funzioni regionali che non possano essere assegnate ai Comuni. In questa ottica, le Regioni non dovrebbero avere funzioni operative né costituire enti, agenzie o società strumentali.</p>
<p style="text-align: justify;">L’impianto complessivo, in questo scenario, vede dunque:</p>
<p style="text-align: justify;">a) Regioni come enti legislativi e di programmazione delle funzioni sul territorio;</p>
<p style="text-align: justify;">b) Province e Comuni, entrambi con dimensioni superiori a quelle attuali e quindi fortemente ridotti, con funzioni operative di compiti amministrativi e di erogazione dei servizi al cittadino;</p>
<p style="text-align: justify;">c) Province come enti amministrativi di secondo grado a elezione indiretta e Comuni come enti a elezione diretta.</p>
<p style="text-align: justify;">SECONDO SCENARIO, caratterizzato dall’abolizione delle Province</p>
<p style="text-align: justify;">1) Ddl costituzionale di abolizione delle Province;</p>
<p style="text-align: justify;">2) Per le Regioni, quanto previsto dal primo scenario, ma, altresì, obbligo per le stesse di definire ambiti territoriali infraregionali per l’esercizio di alcune funzioni di area vasta, in quanto non è seriamente ipotizzabile l’assenza assoluta di un livello di governo intermedio (che, infatti, esiste in tutti i Paesi simili al nostro);</p>
<p style="text-align: justify;">3) Però, a livello costituzionale, chiarire i limiti di questo potere delle Regioni, che altrimenti potrebbero moltiplicare a dismisura i livelli intermedi di governo, per giunta differenziando da funzione a funzione. I limiti dovrebbero riguardare, come minimo, numero, dimensioni e organi di governo. Andrebbe poi deciso chi eserciterebbe le funzioni: nuovi enti, agenzie, aggregazioni di Comuni?</p>
<p style="text-align: justify;">4) Resterebbe per i Comuni quanto delineato nel primo scenario.</p>
<p style="text-align: justify;">CONCLUSIONI</p>
<p style="text-align: justify;">E’ovviamente fondamentale studiare e approfondire le tematiche delle riforme; non foss’altro per combattere la diffusa ignoranza e incultura istituzionale che questo Paese, in molte sue parti, ha dimostrato ancora di avere. E puntare su quelle realtà che si erano invece dimostrate all’altezza della sfida (a mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, penso all’Emilia Romagna, ma anche al Piemonte, o alle città di Bologna e Venezia, e a istituzioni come l’ANCI o la Confindustria).</p>
<p style="text-align: justify;">Ma, al di là dello studio e degli approfondimenti, è la capacità di questo Paese di riformarsi che è in gioco. Riformismo significa visione strategica, cioè guardare lontano ai futuri assetti istituzionali, e pragmatismo, cioè senso pratico, nel perseguire l’obiettivo. Gli ostacoli sono le resistenze conservatrici, talvolta bieche, ma anche le sirene del radicalismo: le une e le altre possono ritrovarsi insieme sul locomotore del treno delle riforme. Con il rischio di arrestare il treno e di provocare non il semplice arresto del Paese, ma il suo inesorabile scivolare all’indietro.</p>
<p style="text-align: justify;">La breve, e per me intensa, esperienza di governo, mi ha riportato alla mente le parole di Benedetto Croce a proposito dell’atteggiamento da tenere sul cammino delle riforme amministrative in genere: un atteggiamento “non certo impaziente, ma fermo e combattente”, quello sì.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Filippo Patroni Griffi</strong></p>
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<div><a href="http://www.legautonomie.it/content/download/8977/47147/file/presentazione%20GAO_post%20DL%2095%202012_parte%202.ppt"><img title="Alternative image text" alt="Alternative image text" src="http://www.legautonomie.it/share/icons/crystal/16x16/mimetypes/powerpoint.png" width="16" height="16" /> “Studio di fattibilità: come costruire un percorso finalizzato alla costituzione di gestioni associate” – a cura di Legautonomie Lombardia e Dasein (Consulenza Ricerca Formazione) ottobre 2012 </a>( 906,00 kB )</div>
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<div><a href="http://www.legautonomie.it/content/download/8978/47150/file/presentazione%20GAO_post%20DL%20952012_parte%201.ppt"><img title="Alternative image text" alt="Alternative image text" src="http://www.legautonomie.it/share/icons/crystal/16x16/mimetypes/powerpoint.png" width="16" height="16" /> Scheda di lettura art. 14 DL78/2012 convertito in L122/2010 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali); art. 16 DL138/2011 convertito in L148/2011; modificati da art 19 DL95/2012 convertito in L135/2012 – a cura di Dasein </a>( 698,50 kB )</div>
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		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 15:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro D'Aprile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le mie Proposte]]></category>
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&#160; 
 
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<a href="http://dfp.aib.it/index.php?P=BrowseResources&amp;ParentId=467">Lombardia </a>(14)<br />
<a href="http://dfp.aib.it/index.php?P=BrowseResources&amp;ParentId=469">Marche </a>(1)</td>
<td><a href="http://dfp.aib.it/index.php?P=BrowseResources&amp;ParentId=468">Piemonte </a>(12)<br />
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<a href="http://dfp.aib.it/index.php?P=BrowseResources&amp;ParentId=475">Sardegna </a>(1)<br />
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</tr>
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