PROPOSTA DELLA LEGGE QUADRO SUL CLIMA

                                                               

LA LEGGE QUADRO SUL CLIMA IN ITALIA

PROPOSTA DI LEGGE 

“Disciplina in materia di contrasto del cambiamento climatico e per la definizione ed il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica”

Capo I – Disposizioni generali

      Articolo 1 (Principi generali)

      Articolo 2 (Oggetto e finalità)

      Articolo 3 (Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra)

      Articolo 4 (Traguardi climatici intermedi)

      Articolo 5 (Digitalizzazione dei processi per una transizione giusta e solidale)

Capo II – Organismo consultivo indipendente

      Articolo 6 (Osservatorio scientifico per il clima)

      Articolo 7 (Budget di carbonio complessivo e obblighi emissivi settoriali)

 

Capo III – Strumenti e disposizioni per il conseguimento degli obiettivi climatici

      Articolo 8 (Piano di azione per il clima)

      Articolo 9 (Partecipazione pubblica)

 

Capo IV – Disposizioni fiscali ed entrata in vigore

      Articolo 10 (Fiscalità ambientale)

      Articolo 11 (Indicatori di bilancio per il contrasto al cambiamento climatico)

      Articolo 12 (Fondo italiano sociale per il clima)

      Articolo 13 (Reddito di formazione per la transizione ecologica e l’innovazione                   tecnologica)

      Articolo 14 (Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

      Articolo 15 (Nuove funzioni della SACE S.p.A.)

      Articolo 16 (Relazione alle Camere)

      Articolo 17 (Entrata in vigore)

Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge risponde all’urgenza improcrastinabile di agire per contrastare il cambiamento climatico in atto. Il ritardo ormai accumulato nell’attuazione dell’Accordo di Parigi non può più essere tollerato: sono trascorsi quasi otto anni dal 12 dicembre 2015, una data storica per il nostro pianeta, in cui 197 Nazioni, membri della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), adottarono la prima intesa universale e giuridicamente vincolante sul cambiamento climatico, con l’obiettivo di limitare ben al di sotto di 2 gradi il riscaldamento medio globale rispetto al periodo preindustriale, puntando a un aumento massimo pari a 1,5 gradi.

Secondo l’ultima relazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) la probabilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C va riducendosi, a meno che nei prossimi decenni non si abbia una diminuzione rapida e decisa delle emissioni globali di gas a effetto serra. Il surriscaldamento del pianeta, con un aumento della temperatura media globale di 1.1°C rispetto all’era preindustriale (1850-1900), sta già avendo impatti diffusi e disastrosi che colpiscono la vita di milioni di persone in tutto il mondo, con l’aumento di ondate di calore, siccità, inondazioni ed eventi metereologici estremi che stanno già superando il livello di guardia.

Tali eventi meteorologici estremi si stanno verificando con sempre maggior frequenza esponendo milioni di persone a una grave insicurezza alimentare e idrica, non solo in Africa, in Asia, nell’America centrale e meridionale, nelle piccole isole e nell’Artico, ma anche in Europa. L’erosione del suolo, il forte dissesto idrogeologico e la scarsità d’acqua sono cause per le quali, in alcune aree del pianeta, numerose popolazioni sono costrette a emigrare alla ricerca di nuove terre.

Anche nel nostro Paese iniziano ad essere sempre più tangibili gli effetti della crisi climatica. L’Italia ha chiuso il 2022 con un pesante deficit idrico, aggravato dalla siccità che ha colpito duramente tutto il Nord e parte del Centro per oltre un anno. A subire le conseguenze maggiori sono stati soprattutto i terreni irrigui e i prati-pascoli, che sono stati colpiti da un intenso deficit di pioggia di lungo periodo, ma la siccità ha influito pesantemente anche sull’agricoltura e sull’energia idroelettrica prodotta, che ha subito una forte riduzione di circa il 40%. Secondo i dati della piattaforma ENTSO-E, il calo è visibile già dalla metà del 2021, ma il 2022 è stato un anno eccezionale rispetto ai sei precedenti e anche i valori dei primi mesi del 2023, sono stati molto inferiori aggravando ulteriormente la situazione.

A questi fenomeni siccitosi si sono alternati eventi pluviometri estremi come quelli di maggio 2023 che hanno colpito l’Emilia Romagna, dove si è riversata una cumulata di precipitazioni pari a 4 miliardi di metri cubi d’acqua, che ha portato all’esondazione contemporanea di 23 corsi d’acqua e al superamento della soglia più critica di altri 13 fiumi  o come le eccezionali grandinate che hanno colpito diverse regioni del paese, devastando città e campagne e procurando ingenti danni.

Siccità, bombe d’acqua, ondate di calore, scioglimenti dei ghiacciai, perdita di biodiversità sono tutti fenomeni connessi e correlati con la crisi climatica in atto, dovuta in massima parte all’innalzamento delle temperature del pianeta. E la scienza dei cambiamenti climatici è concorde nel ritenere che questa sia in massima parte dovuta all’aumento delle emissioni di CO2 indotta dall’attività umana, ossia dalla combustione di petrolio, carbone e gas.

L’Unione europea, prima con la previsione del Green Deal europeo, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2019)640 final, dell’11 dicembre 2019, poi tramite la predisposizione delle Linee guida per l’elaborazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e successivamente con l’iniziativa « Fit for 55», di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021)550 final, del 14 luglio 2021, ha marcato in maniera molto chiara l’estrema necessità e urgenza di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra da subito, facendo leva su un forte dispiegamento di energie rinnovabili diffuse nel territorio, sulla mobilità intelligente ed eco-compatibile nonché su campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini.

Non da ultimo, la cosiddetta «legge europea sul clima», di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che detta i princìpi fondamentali per la tutela dell’ambiente e per contrastare il cambiamento climatico, al fine di arrestare le conseguenze indotte dal surriscaldamento dell’atmosfera, dal crescente dissesto idrogeologico, al consumo di suolo, alla crescente siccità e scarsità idrica, per impedire un ulteriore deterioramento delle risorse fondamentali e garantire una drastica riduzione delle emissioni entro il 2050.

Nonostante gli annunci e gli impegni dei vari Stati, nonché delle istituzioni sovranazionali, la situazione non solo non è migliorata, ma, anzi, è peggiorata. Questo anche per via delle resistenze delle singole nazioni. Si pensi, solo per fare un esempio, a quanto sia osteggiata dal nostro paese la linea dell’Europa contro le auto a combustione o per l’efficienza energetica delle case.

Insomma, il mondo non si è affatto adattato ai cambiamenti climatici, come testimonia il recente rapporto dell’ONU, dal titolo “Global Stocktake Technical Synthesis Report”, secondo il quale le emissioni globali di gas-serra non sono in linea con l’obiettivo fissato a Parigi nel 2015, mentre la “finestra” di tempo a disposizione per correggere la rotta “si sta restringendo rapidamente”.

Il tempo stringe, anche perché si dovrebbe fare tanto, riducendo le emissioni globali di CO2 del 43% al 2030 e del 60% al 2035, in confronto ai livelli del 2019, in modo da azzerare le emissioni nette entro il 2050. Ancora una volta, il rapporto richiama a fondamentali “trasformazioni di sistema”, che dovrebbero coinvolgere un po’ tutti i settori, dai trasporti alla produzione di energia, passando per gli edifici, l’agricoltura, le industrie.

Il ritmo e l’entità del cambiamento necessario per giungere a zero emissioni nette costituiscono una formidabile sfida per i governi di tutto il mondo. Come possono i paesi gestire il raggiungimento di un obiettivo di tali proporzioni, obiettivo che si estende ben oltre i normali cicli elettorali, ma che impone di adottare azioni immediate e coraggiose per imboccare la strada giusta? Appare sempre più necessario dotarsi di un quadro generale che allinei le politiche e le azioni per far fronte alla crisi climatica in atto, agli obiettivi di lungo periodo, favorendo la partecipazione di una serie di attori.

La decisione di sancire questo quadro attraverso una legge specifica non solo riflette la volontà di un paese di raggiungere i suoi obiettivi climatici, ma può anche agevolare la pianificazione, migliorare la sicurezza degli investimenti, aumentare il consenso ed accrescere la trasparenza. Seguendo esempi virtuosi di altri paesi europei, è quanto mai necessario dunque dotare anche il nostro Paese di una legge quadro sul clima, per rispondere in maniera rapida e programmata alle minacce incombenti della crisi climatica.

Tale è l’obiettivo della presente proposta di legge, che si compone di quattro Capi e diciassette articoli. Il Capo I – Disposizioni generali si compone di quattro articoli.

L’articolo 1 (Principi generali) nel riconoscere i cambiamenti climatici come minaccia alla sicurezza e alla salute umana, alla produzione e sicurezza alimentare, degli equilibri ecologici degli ecosistemi e della biodiversità, fissa i principi fondamentali della norma, individuando altresì programmi coordinati nell’azione di governo per il conseguimento degli obiettivi climatici, garantendo la sostenibilità a tutela dei settori sociali più deboli.

L’articolo 2 (Oggetto e finalità) fissa gli obiettivi perseguiti dalla legge, come la decarbonizzazione dell’economia italiana, l’adattamento agli impatti del cambiamento climatico, lo sviluppo dell’economia circolare, la tutela della biodiversità, la crescita delle energie rinnovabili, la coesione sociale, la qualità e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, la transizione verso un’economia a zero emissioni di CO2.

L’articolo 3 (Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra) stabilisce, in coerenza con gli obiettivi di azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050, gli obiettivi minimi nazionali da raggiungere entro il 2030, in conformità agli impegni assunti in ambito internazionale.

L’articolo 4 (Traguardi climatici intermedi) fissa gli obiettivi minimi vincolanti in materia di clima da conseguire entro il 2035, mentre al fine del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 è stabilita la riduzione interna netta delle emissioni di gas serra al 2040 di almeno il 90%.

L’articolo 5 (Digitalizzazione dei processi per una transizione giusta e solidale) al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi didecarbonizzazione e in coerenza con l’agenda digitale italiana, affida al Presidente del consiglio il compito di promuovere azioni per la digitalizzazione dell’economia.

Il Capo II – Organismo consultivo indipendente si compone di due articoli.

L’articolo 6 (Osservatorio scientifico per il clima) stabilisce l’istituzione, tramite decreto del MASE dell’Osservatorio scientifico per il clima quale organismo indipendente deputato a definire i limiti massimi di emissione per ciascun settore economico, ad elaborare una proposta di Piano d’azione per il clima, verificando la conformità degli obiettivi agli aggiornamenti stabiliti dalla normativa europea, a predisporre un rapporto annuale sui risultati raggiunti, a svolgere attività istruttoria per la modifica dell’obiettivo in materia di quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.

L’articolo 7 (Budget di carbonio complessivo e obblighi emissivi settoriali) affida all’Osservatorio il compito di individuare il budget di carbonio complessivo che può essere emesso in atmosfera in un determinato periodo, in modo da perseguire l’obiettivo della neutralità climatica e propone altresì al Governo la definizione degli obblighi emissivi settoriali, quali soglie espresse in termini di budget di carbonio per macro settori economici.

Il Capo III – Strumenti e disposizioni per il conseguimento degli obiettivi climatici si compone di due articoli.

L’articolo 8 (Piano di azione per il clima) definisce contenuti, finalità e procedure di approvazione del Piano d’azione per il clima, quale strumento di pianificazione strategia nazionale a lungo termine che integra la politica industriale, economica e climatica, definendo il contributo dell’Italia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla vigente normativa dell’Unione europea in materia.

L’articolo 9 (Partecipazione pubblica) definisce i processi partecipativi delle realtà sociali, economiche, associative e dei cittadini riguardo le politiche climatiche assunte dal Governo.

L’ultimo Capo IV – Disposizioni fiscali ed entrata in vigore si compone di sette articoli.

L’articolo 10 (Fiscalità ambientale) prevede una delega al Governo per rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull’energia elettrica, anche in funzione del budget di carbonio e delle emissioni dei gas serra, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato a strumenti economici per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie ed i processi di riconversione industriale per la decarbonizzazione.

L’articolo 11 (Indicatori di bilancio per il contrasto al cambiamento climatico) stabilisce che il rendiconto generale delle Stato debba contenere, in apposito allegato, l’illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali per il contrasto al cambiamento climatico, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per le finalità di decarbonizzazione e per gli interventi di mitigazione e adattamento.

L’articolo 12 (Fondo italiano sociale per il clima) al fine di sostenere i redditi più fragili nella fase della transizione ecologica, come la ristrutturazione delle case e l’accesso alla mobilità sostenibile e per le imprese che necessitano di sostegno per la riconversione del proprio processo produttivo nella fase di transizione verde, istituisce il fondo sociale per il clima cui confluiscono tutte le risorse europee e statali per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. Al fondo afferiscono altresì le risorse derivanti da un’imposta annuale straordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni, istituita fino al 31 dicembre 2030, la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 20 milioni di euro. Inoltre per gli anni 2023 e 2024 è istituito un contributo straordinario a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, chimico, bancario e assicurativo, nonché dei soggetti che esercitano l’attività di produzione  e estrazione di idrocarburi, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

L’articolo 13 (Reddito di formazione per la transizione ecologica e l’innovazione tecnologica) istituisce un reddito di formazione e avviamento al lavoro per l’inserimento nei processi produttivi legati alla transizione ecologica, energetica, alla difesa e tutela del suolo e della biodiversità, all’innovazione tecnologica e digitalizzazione per un periodo massimo di 24 mesi, non superiore a 1.300 euro mensili a favore dei giovani in cerca di prima occupazione e per la ricollocazione professionale di lavoratori in stato di disoccupazione.

L’articolo 14 (Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi) stabilisce che le spese fiscali dannose per l’ambiente comprese nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono progressivamente ridotte in misura pari almeno al 10 per cento annuo sino all’annullamento dei sussidi medesimi entro il 2030.

L’articolo 15 (Nuove funzioni della SACE S.p.A.) include tra le funzioni svolte dalla SACE quella di favorire la transizione energetica e le politiche di decarbonizzazione del sistema energetico, attraverso il sostegno a operazioni nel settore delle fonti rinnovabili e delle energie alternative, escludendo progetti e investimenti anche esteri che riguardino direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti.

L’articolo 16 (Relazione alle camere) stabilisce le modalità con le quali il Ministro dell’Ambiente e delle sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, informa le camere sullo stato di attuazione della legge.

Infine l’articolo 17 (Entrata in vigore) stabilisce il termini di entrata in vigore della norma. 

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce i cambiamenti climatici come minaccia alla sicurezza e alla salute umana, alla produzione e sicurezza alimentare, degli equilibri ecologici degli ecosistemi e della biodiversità

2. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9 e 41 della Costituzione, con l’Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 e ratificato ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, di seguito denominato « Accordo di Parigi », e con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, detta princìpi fondamentali e obiettivi in materia di tutela dell’ambiente, di politiche economiche e di contrasto del cambiamento climatico, al fine di garantire l’azzeramento delle emissioni di anidride carbonica entro il 2050, di arrestare le conseguenze indotte dal surriscaldamento climatico, dal crescente dissesto idrogeologico, al consumo di suolo, dalla crescente siccità e scarsità idrica, ai fenomeni metereologici estremi, impedendo un ulteriore deterioramento delle risorse fondamentali del pianeta.

3. La presente legge individua altresì programmi coordinati nell’azione di governo affinché le attività economiche, siano indirizzate verso il raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dalle presenti norme, garantendo la sostenibilità degli interventi a tutela dei settori sociali più deboli e promuovendo nuova occupazione.

Articolo 2(Oggetto e finalità)

1. La presente legge persegue l’obiettivo di favorire:

a) la decarbonizzazione dell’economia italiana, al fine di garantire l’uso razionale e solidale delle risorse;

b) la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici e l’adozione di un modello di sviluppo sostenibile che generi un’occupazione dignitosa e contribuisca alla riduzione delle disuguaglianze, aumentando la resilienza dei sistemi sociali, naturali ed antropici di fronte ai rischi generati dagli effetti connessi;

c) lo sviluppo dell’economia circolare con l’obiettivo della riduzione del fabbisogno di risorse primarie, della produzione e smaltimento dei rifiuti e dei relativi impatti emissivi;

d) la tutela della biodiversità attraverso il contrasto dei fattori diretti e indiretti che ne determinano la perdita, garantendo la salvaguardia degli ecosistemi tramite l’applicazione del principio «chi inquina paga »;

e) la gestione sostenibile degli ecosistemi per conservarne e rafforzarne le funzioni di assorbimento e stoccaggio a lungo termine di CO2 atmosferica;

f) l’aumento delle installazioni di fonti di energia rinnovabile tramite la previsione di incentivi e la semplificazione delle procedure autorizzative, assumendo come criterio determinante la necessità di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili;

g) la coesione sociale e territoriale garantendo l’armonizzazione, lo sviluppo e la diffusione di comunità energetiche nel territorio nazionale;

h) la promozione di un ambiente salubre in grado di garantire la salute e il benessere dei cittadini e della fauna selvatica;

i) una produzione industriale che operi nel rispetto degli indicatori di benessere equo e sostenibile, aiutando la transizione verso modelli sostenibili, con la semplificazione delle procedure e l’incentivazione economica;

l) la qualità e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico;

m) la cooperazione, la collaborazione e il coordinamento tra le amministrazioni pubbliche, attraverso la promozione di una cultura della sostenibilità riguardante le procedure interne;

n) la diffusione di una cultura della sostenibilità nel sistema diistruzione, nelle modalità di esercizio dell’attività di impresa, nella filiera dell’amministrazione pubblica e dei processi produttivi, nello sviluppo tecnologico e nell’applicazione dell’intelligenza artificiale;

o) la diffusione e lo scambio dei risultati raggiunti e delle pratiche adottate a livello internazionale, al fine dell’adozione e dell’importazione in ciascun sistema Paese di una governance climatica;

p) l’adozione del criterio della sostenibilità quale principio di valutazione della produzione legislativa nell’ordinamento italiano;

q) la transizione verso un’economia a zero emissioni di CO2 in grado di garantire la coesione sociale e territoriale, attraverso processi condivisi per il superamento della povertà energetica, per una maggiore solidarietà tra generazioni e migliori condizioni di vita e di lavoro;

r) la promozione dello smartworking per conciliare al meglio tempi di vita e di lavoro, con effetti di riduzione dell’impronta di carbonio legata al lavoro e ai picchi di consumo energetico connesso.

Articolo 3 (Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra) 

1. In coerenza con gli obiettivi di azzeramento delle emissioni nette di gas ad effetto serra entro il 2050 sanciti dall’Accordo di Parigi sono stabiliti i seguenti obiettivi minimi nazionali, da raggiungere entro il 2030, in conformità agli impegni assunti in ambito internazionale e ai sensi dei regolamenti (UE) 2021/1119 e 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio:

a) riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte dall’economia nazionale in misura pari almeno al 60% per cento rispetto ai livelli del 1990;

b) raggiungimento della quota di 310 Mt di CO2 equivalente di assorbimenti netti nel settore dell’uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (cd. LULUCF);

c) raggiungimento di una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari almeno al 42 per cento del consumo complessivo a livello nazionale, in conformità agli obiettivi stabiliti dall’Unione europea;

d) generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili in misura pari almeno al 72 per cento;

e) miglioramento dell’efficienza energetica attraverso una riduzione del consumo di energia primaria, pari almeno al 42,5 per cento rispetto al valore di base previsto dalla normativa dell’Unione europea;

f) miglioramento del rendimento energetico degli edifici in misura pari almeno al 35 per cento, al fine di limitare le dispersioni di energia e di calore, ai sensi degli articoli 119, 121 e 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, si provvede, ai fini della loro maggiorazione, alla revisione degli obiettivi di cui al comma 1 per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) rispetto degli obiettivi previsti dall’Accordo di Parigi;

b) rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di contrasto del cambiamento climatico;

c) adeguamento degli obiettivi medesimi all’evoluzione dei progressi tecnologici e della conoscenza scientifica.

3. L’ulteriore maggiorazione degli obiettivi di cui ai comma 2 può essere disposta nel caso in cui si registrino scostamenti rispetto ai percorsi di riduzione delle emissioni di gas serra e di assorbimento dei livelli di anidride carbonica.

Articolo 4 (Traguardi climatici intermedi)

1. Al fine di conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 3, comma 1, sono fissati i seguenti obiettivi minimi  vincolanti in materia di clima da conseguire entro il 2035:

a) decarbonizzazione del sistema energetico nazionale con eliminazione delle fonti derivanti da combustibili fossili;

a)    aumento del rendimento energetico degli edifici mediante il raddoppio del tasso annuo di ristrutturazione profonda degli edifici residenziali e non residenziali;

b)   incremento della penetrazione dell’elettricità nei trasporti in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni del trasporto su strada previsti dal pacchetto “Fit for 55”;

c)    sviluppo di una mobilità equa, inclusiva e sostenibile attraverso l’incremento di soluzioni di mobilità collettiva e condivisa con l’obiettivo di raggiungere i 9 km per milione di abitanti di reti metropolitane, i 20 km per milione di abitanti di reti ferroviarie suburbane e di 10 km per milione di abitanti di reti tramviarie;

d)   sviluppo delle infrastrutture ciclabili per rendere la mobilità leggera maggiormente sicura e accessibile in modo da rispondere alle esigenze legate agli spostamenti quotidiani, aumentando la sicurezza e la qualità degli spazi urbani e migliorando la qualità dell’aria nelle grandi città;

e)    introduzione del biglietto climatico sull’intero territorio urbano e regionale del paese fino al 2035 al costo di 9 euro mese;

f)     limitazione del trasporto aereo privato sulle tratte brevi nazionali fino al totale divieto dal 2030 dei voli di aeromobili privati non di linea per il trasporto passeggeri che non garantiscono zero livelli di emissione di carbonio;

g)    transizione verso un sistema alimentare sostenibile perseguendo gli obiettivi di riduzione dell’uso e del rischio dei pesticidi di sintesi del 50% e destinando almeno il 25% della superficie agricola all’agricoltura biologica, promuovendo un’agricoltura e una zootecnia più sostenibili che porti al superamento degli allevamenti intensivi secondo la strategia europea “Farm to Fork”;

h)   aumento delle aree naturali protette per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030, pari almeno al 30% di territorio protetto terrestre e marino, di cui almeno un terzo da sottoporre a stretta protezione, assicurando un’adeguata tutela del capitale naturale del paese;

i) azzeramento del consumo di suolo e rigenerazione dei suoli degradati anche nelle aree urbane con aumento del verde urbano e recupero delle funzioni eco-sistemiche attraverso interventi di rinaturalizzazione e miglioramento della permeabilità.

  1. Al fine di conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 3, comma 1, l’obiettivo vincolante in materia di clima da conseguire entro il 2040 è stabilito in termini di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra, al netto degli assorbimenti, di almeno il 90% rispetto ai livelli del 1990.
  1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a carbone, cessano la loro attività.

Articolo 5 (Digitalizzazione dei processi per una transizione giusta e solidale) 

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi didecarbonizzazione di cui alla presente legge e in coerenza con l’Agenda digitale italiana, il Presidente del Consiglio dei ministri promuove azioni per la digitalizzazione dell’economia volte a:

a) affrontare strategicamente le sfide e le opportunità generate dall’integrazione della tecnologia digitale nei settori energetici e della mobilità sostenibile, nell’economia circolare, nella gestione del capitale naturale, nelle reti e nelle smart city, nonché, in generale, nelle attività volte al contrasto dei cambiamenti climatici;

b) sviluppare sistemi informativi geografici e di diagnostica digitale nella gestione del rischio e della vulnerabilità idrogeologica, nella riduzione dell’impatto ambientale e nella prevenzione e riduzione dei disastri derivanti dagli effetti del cambiamento climatico;

c) informare e diffondere le nuove proposte per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra mediante l’economia digitale e i nuovi modelli di attività di impresa;

d) utilizzare il potenziale delle nuove tecnologie, compresa l’intelligenza artificiale, per conseguire la realizzazione di un’economia verde, tramite la progettazione e lo sviluppo di algoritmi efficienti dal punto di vista energetico;

e) promuovere lo sviluppo delle competenze digitali dei lavoratori operanti nei settori che necessitano di misure di sostegno per favorire una transizione giusta, le cui mansioni possono essere sostituite dalle tecnologie emergenti, al fine di massimizzare gli effetti positivi della citata transizione e di ridurre al minimo quelli negativi;

f) promuovere le imprese che adottano una valutazione dell’impatto dei servizi e del processo di digitalizzazione, nonché un approccio responsabile all’innovazione dei servizi digitali esistenti, al fine di garantire una digitalizzazione sostenibile nell’ambito di applicazione della presente legge. 

 

Capo II – Organismo consultivo indipendente 

Articolo 6 (Osservatorio scientifico per il carbon budget) 

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, di monitorare il quantitativo di gas climalteranti emesso da ciascuna attività economica e di fornire supporto consultivo al governo e al Parlamento, con decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l’Osservatorio scientifico per il clima, di seguito denominato « Osservatorio », con il compito di:

a) definire i limiti massimi di emissioni per ciascun settore ai sensi del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, congiuntamente con il Comitato ETS di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo;

b) elaborare una proposta di Piano d’azione per il clima, di cui all’articolo 8;

c) verificare la conformità degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per il clima agli aggiornamenti stabiliti dalla normativa dell’Unione europea;

d) predisporre un rapporto annuale sui risultati raggiunti dal Piano d’azione per il clima nella lotta al cambiamento climatico, da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica;

e) svolgere l’attività istruttoria per la modifica dell’obiettivo in materia di quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 3, comma 2, in funzione dei risultati raggiunti;

f) svolgere incontri semestrali con scienziati ed esperti al fine di analizzare le condizioni di salubrità del territorio, compresi i fenomeni di siccità e di erosione, nonché della qualità dell’aria e dell’acqua, in relazione alla progressiva riduzione dell’utilizzo di combustibili fossili e all’aumento delle installazioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. L’Osservatorio è composto da scienziati delle discipline ambientali, energetiche, chimiche e meteorologiche e da esperti maggiormente rappresentativi dei diversi ambiti disciplinari interconnessi competenti per la valutazione e l’analisi dello stato di salute del territorio sulla base del monitoraggio continuo delle evoluzioni della situazione idrogeologica e dello stato di erosione del suolo, del surriscaldamento delle acque e dell’inquinamento dell’aria.

3. L’Osservatorio è formato da venti componenti, nominati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, per un periodo di cinque anni, non rinnovabili. I membri dell’Osservatorio sono scelti tra persone di elevata e documentata qualificazione scientifica, tecnica o gestionale, data dall’importanza, qualità e varietà dei contributi e delle pubblicazioni scientifiche nei settori di competenza nella lotta al cambiamento climatico.

4. L’Osservatorio, di cui al presente articolo, opera:

a) secondo il principio della corretta utilizzazione del dato scientifico e propone gli obiettivi di azione nazionale per il superamento delle crisi in base alla migliore scienza disponibile, e ogni suo intervento deve contenere i riferimenti alle fonti scientifiche solide e aggiornate che lo giustificano; b) tenendo conto, nella proposta degli obiettivi di azione nazionale, della necessità di rispettare gli accordi internazionali e qualora, in base alla migliore scienza disponibile, ritenesse che gli accordi internazionali fossero insufficienti, può formulare proposte per la negoziazione di un loro adeguamento;

c) secondo il principio della pluralità degli strumenti a disposizione per il superamento delle crisi e, nel proporre gli obiettivi di azione nazionale, indica alle istituzioni la più vasta pluralità possibile di strumenti, scientificamente fondati, atti a conseguirli.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l’Osservatorio presenta una relazione sull’attività svolta al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica che la inoltra al parlamento.

 

Articolo 7 (Budget di carbonio complessivo e obblighi emissivi settoriali)

1. L’Osservatorio di cui all’articolo 6, in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali ed europei sugli scenari di decarbonizzazione, individua il budget di carbonio complessivo quale quantità di emissioni di gas a effetto serra, espresse anche in CO2 equivalente, comprensivo di informazioni separate sulle emissioni di gas a effetto serra e sugli assorbimenti, che può essere emessa in atmosfera in un determinato periodo, in modo da perseguire l’obiettivo della  neutralità climatica, aggiornandolo  con cadenza triennale e lo comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Governo, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Osservatorio, adotta uno o più decreti per la definizione degli obblighi emissivi settoriali, quali soglie espresse in termini di budget di carbonio per macro settori economici, da rispettare al fine di garantire un’efficace protezione del clima, della salute umana e dell’ambiente.

3. L’Osservatorio effettua il monitoraggio annuale delle emissioni di gas a effetto serra in relazione al budget di carbonio complessivo e agli obblighi emissivi settoriali.

4. L’Osservatorio segnala eventuali scostamenti tra il livello di emissioni di gas a effetto serra registrato ed il budget emissivo assegnato e in presenza di eventuali scostamenti, provvede all’individuazione di meccanismi correttivi commisurati in proporzione alla differenza tra il livello di emissioni di gas a effetto serra registrato ed il budget emissivo assegnato.

5. Il Governo, con i decreti di cui al comma 2, stabilisce i termini e le modalità di attuazione dei meccanismi correttivi di cui al comma 4.

 

Capo III –Strumenti e disposizioni per il conseguimento degli obiettivi climatici

 

Articolo 8 (Piano di azione per il clima)

1. Il Piano d’azione per il clima, di seguito denominato «Piano», è lo strumento di pianificazione strategica nazionale a lungo termine che integra la politica industriale, economica e climatica e definisce il contributo dell’Italia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla vigente normativa dell’Unione europea in materia di industria e di clima. Il Piano è elaborato dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), ed è adottato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, ritrasmette alle Camere il testo, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi entro i successivi trenta giorni.

3. Il Piano ha durata di cinque anni ed è rinnovato, nell’ultimo anno di validità, con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Piano ha il compito di:

a) indicare i livelli massimi di emissioni per ciascun settore nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sentito il Comitato ETS di cui all’articolo 4 del citato decreto legislativo;

b) definire le politiche e le misure corrispondenti per raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera a) del presente comma;

c) stabilire i criteri per verificare la conformità degli obiettivi prefissati agli aggiornamenti della normativa dell’Unione europea;

d) stabilire i criteri per verificare la sostenibilità dei provvedimenti normativi approvati entro il 31 dicembre di ogni anno, al fine di accertare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 3;

e) definire un sistema di indicatori di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, da inserire nel quadro socioeconomico del disegno di legge di bilancio;

f) adottare linee guida nazionali per la redazione da parte di Regioni e Comuni con più di 50 mila abitanti dei Piani di adattamento al cambiamento climatico e la rendicontazione annuale delle emissioni su base regionale di gas serra in rapporto agli obiettivi di riduzione definiti dalla legge a livello nazionale;

g) definire meccanismi e procedure di partecipazione e informazione dei cittadini, singoli e associati, riguardo gli scenari di rischio connessi agli effetti dei cambiamenti climatici;

h) individuare gli incentivi per il riuso, il riciclo e la riparazione, nonché per nuovi modelli di produzione, quali le comunità energetiche, la additive manufacturing e l’agroecologia, nel pieno rispetto e in attuazione dei princìpi dell’economia circolare.

Articolo 9 (Partecipazione pubblica)

1. Il Governo, per l’elaborazione di piani, programmi, strategie e disposizioni di caratteri generali riferiti alle politiche climatiche,assicura la più ampia partecipazione di realtà sociali, economiche, associative e dei cittadini, come disposto dalla Legge 16 marzo 2001, n. 108, favorendo la loro periodica consultazione pubblica.

2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, è prevista la procedura pubblica consultiva per la crisi climatica, come strumento di partecipazione al processo decisionale sui cambiamenti climatici.

3. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le procedure per la partecipazione e la consultazione pubblica. 

 

Capo IV – Disposizioni fiscali ed entrata in vigore 

Articolo 10 (Fiscalità ambientale)

1. Il Governo, di intesa con l’Osservatorio di cui all’artico 6, è delegato ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a orientare il mercato verso modelli di consumo e produzione sostenibili.

2. I criteri cui la delega si attiene, sono finalizzati a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull’energia elettrica, anche in funzione del budget di carbonio e delle emissioni di gas a effetto serra, in conformità con la normativa comunitaria, e prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato a strumenti economici per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie ed i processi di riconversione industriale per la decarbonizzazione, alla digitalizzazione dei processi per una transizione giusta e solidale, alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, nonché al finanziamento dei sussidi all’efficienza energetica, alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed al finanziamento delle spese per la protezione dell’ambiente.

Articolo 11 (Indicatori di bilancio per il contrasto al cambiamento climatico)

1. Al fine di rendere coerenti le politiche di bilancio con gli obiettivi di neutralità climatica assunti nell’ambito degli accordi internazionali sottoscritti dal nostro paese, il rendiconto generale dello Stato contiene, in apposito allegato, l’illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali per il contrasto al cambiamento climatico, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per le finalità di decarbonizzazione e per gli interventi di mitigazione e adattamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni  interessate  forniscono  al Ministero dell’economia e delle finanze  le  informazioni  necessarie secondo gli schemi  contabili  e  le  modalità  di  rappresentazione stabilite con  apposito decreto da parte dello stesso Ministero da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministero dell’economia e finanze con uno o più decreti, definisce per ciascuna delle società partecipate del Ministero una strategia per l’adeguamento agli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dalla presente legge.

Articolo 12 (Fondo italiano sociale per il clima) 

1. Al fine di sostenere i redditi più fragili nella fase della transizione ecologica, come la ristrutturazione delle case e l’accesso alla mobilità sostenibile e per le imprese che necessitano di sostegno per la riconversione del proprio processo produttivo nella fase di transizione verde, è istituito il fondo sociale per il clima, nel quale confluiscono tutte le risorse europee e statali per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

2. Fino al 31 dicembre 2030 è istituito un contributo annuale straordinario sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 20 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all’estero, da persone fisiche, le cui aliquote sono pari al 0,5 per cento per i patrimoni tra 20 e 100 milioni di euro, al 1 per cento per i patrimoni superiori a 100 milioni e fino a 1 miliardo di euro, al 2 per cento per i patrimoni sopra 1 miliardo di euro.

3. Ai fini di cui al presente articolo le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all’estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente e ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Fermi restando gli obblighi di versamento dell’aliquota dicui al comma 2, per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell’importo non dichiarato.

4. Per gli anni 2023 e 2024, è istituito un contributo straordinario a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, chimico, bancario e assicurativo, nonché dei soggetti che esercitano l’attività di produzione  e estrazione di idrocarburi, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d’affari degli anni 2021 e 2022 deriva dalle attività indicate nel periodo precedente. La base imponibile del contributo è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, rispetto al saldo del biennio precedente. Il contributo si applica nella misura del 100 per cento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze è istituito il Fondo denominato “Fondo italiano Sociale per il clima”, nel quale confluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo. Le risorse del Fondo sono finalizzate a sostenere i soggetti e le imprese di cui al comma 1, che maggiormente devono far fronte alle sfide socio-economiche derivanti dalla transizione verso la neutralità climatica. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell’Economia e delle finanze, con proprio decreto, individua la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di Società quotate e delle quote di Società non quotate, da assoggettare alle imposte di cui al comma 2.

Articolo 13 (Reddito di formazione per la transizione ecologica e l’innovazione tecnologica) 

1. Al fine di creare nuove competenze, professionalità e opportunità di lavoro, per i giovani in cerca di prima occupazione e per la ricollocazione professionale di lavoratori in stato di inoccupazione  è previsto un reddito di formazione e avviamento al lavoro per l’inserimento nei processi produttivi legati alla transizione ecologica, energetica, alla difesa e tutela del suolo e della biodiversità, all’innovazione tecnologica e digitalizzazione per un periodo massimo di 24 mesi, non superiore a 1.200 euro mensili. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante il Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e del fondo sociale per il clima di cui all’articolo 11 della presente legge.

2. Con decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, di concerto con Il Ministero dell’Università e della ricerca e del Ministro del Lavoro e dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo di cui al comma 1.

Articolo 14 (Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi) 

1. A decorrere dal 1 gennaio 2024, le spese fiscali dannose per l’ambiente comprese nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono progressivamente ridotte in misura pari almeno al 10 per cento annuo sino all’annullamento dei sussidi medesimi entro il 2030.

2. All’individuazione dei sussidi di cui al comma 1 si provvede in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio annuale. Le risorse derivanti dalla corrispondente riduzione sono destinate, nella misura del 50 per cento, a un fondo per il finanziamento di interventi nelle materie di cui al comma 3, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 2 secondo le finalità di seguito indicate:

a) realizzare la transizione energetica e ridurre le emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica, anche per contrastare il fenomeno della povertà energetica, e l’utilizzo di fonti rinnovabili, di accumuli e di reti innovative per garantire il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dalla presente legge e di progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili;

b) realizzare un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, adottando politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) realizzare un programma di investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, prevedendo azioni di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati e l’adozione di politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto del nuovo consumo di suolo e dell’abusivismo edilizio;

d) accompagnare la transizione verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell’acqua e su un ciclo virtuoso dei rifiuti, finalizzato alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia e di energia;

e) favorire la transizione verso un sistema di trasporto sostenibile e di mobilità elettrica, investendo in infrastrutture per la mobilità sostenibile nelle città e per il trasporto pubblico collettivo e condiviso, al fine di raggiungere gli obiettivi della completa decarbonizzazione e dell’azzeramento delle emissioni nette del settore;

f) sviluppo della filiera agricola, biologica e delle buone pratiche agronomiche per la tutela delle risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, l’aumento e il mantenimento della qualità del territorio, la fertilità organica del suolo e il sequestro di carbonio;

g) incentivare l’occupazione giovanile attraverso l’introduzione di incentivi e di agevolazioni fiscali in favore delle imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie negli impianti solari termici, solari a concentrazione, solari termo-dinamici, solari fotovoltaici, a biomasse, eolici e geotermici; incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia sociale;

h) risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni del comma 3, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 2.

Articolo 15 (Nuove funzioni della SACE S.p.A.)

1. All’articolo 6, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.326, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “La SACE S.p.A. favorisce altresì la transizione energetica e le politiche di decarbonizzazione del sistema energetico, attraverso il sostegno a operazioni nel settore delle fonti rinnovabili e delle energie alternative, escludendo progetti e investimenti anche esteri che riguardino direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti”

Articolo 16 (Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, trasmette alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.

 

Articolo 17 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.