LA LEGGE QUADRO SUL CLIMA IN ITALIA
PROPOSTA DI LEGGE
“Disciplina in materia di contrasto del cambiamento climatico e per la definizione ed il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica”
Capo I – Disposizioni generali
Articolo 1 (Principi generali)
Articolo 2 (Oggetto e finalità)
Articolo 3 (Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra)
Articolo 4 (Traguardi climatici intermedi)
Articolo 5 (Digitalizzazione dei processi per una transizione giusta e solidale)
Capo II – Organismo consultivo indipendente
Articolo 6 (Osservatorio scientifico per il clima)
Articolo 7 (Budget di carbonio complessivo e obblighi emissivi settoriali)
Capo III – Strumenti e disposizioni per il conseguimento degli obiettivi climatici
Articolo 8 (Piano di azione per il clima)
Articolo 9 (Partecipazione pubblica)
Capo IV – Disposizioni fiscali ed entrata in vigore
Articolo 10 (Fiscalità ambientale)
Articolo 11 (Indicatori di bilancio per il contrasto al cambiamento climatico)
Articolo 12 (Fondo italiano sociale per il clima)
Articolo 13 (Reddito di formazione per la transizione ecologica e l’innovazione tecnologica)
Articolo 14 (Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)
Articolo 15 (Nuove funzioni della SACE S.p.A.)
Articolo 16 (Relazione alle Camere)
Articolo 17 (Entrata in vigore)
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge risponde all’urgenza improcrastinabile di agire per contrastare il cambiamento climatico in atto. Il ritardo ormai accumulato nell’attuazione dell’Accordo di Parigi non può più essere tollerato: sono trascorsi quasi otto anni dal 12 dicembre 2015, una data storica per il nostro pianeta, in cui 197 Nazioni, membri della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), adottarono la prima intesa universale e giuridicamente vincolante sul cambiamento climatico, con l’obiettivo di limitare ben al di sotto di 2 gradi il riscaldamento medio globale rispetto al periodo preindustriale, puntando a un aumento massimo pari a 1,5 gradi.
Secondo l’ultima relazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) la probabilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C va riducendosi, a meno che nei prossimi decenni non si abbia una diminuzione rapida e decisa delle emissioni globali di gas a effetto serra. Il surriscaldamento del pianeta, con un aumento della temperatura media globale di 1.1°C rispetto all’era preindustriale (1850-1900), sta già avendo impatti diffusi e disastrosi che colpiscono la vita di milioni di persone in tutto il mondo, con l’aumento di ondate di calore, siccità, inondazioni ed eventi metereologici estremi che stanno già superando il livello di guardia.
Tali eventi meteorologici estremi si stanno verificando con sempre maggior frequenza esponendo milioni di persone a una grave insicurezza alimentare e idrica, non solo in Africa, in Asia, nell’America centrale e meridionale, nelle piccole isole e nell’Artico, ma anche in Europa. L’erosione del suolo, il forte dissesto idrogeologico e la scarsità d’acqua sono cause per le quali, in alcune aree del pianeta, numerose popolazioni sono costrette a emigrare alla ricerca di nuove terre.
Anche nel nostro Paese iniziano ad essere sempre più tangibili gli effetti della crisi climatica. L’Italia ha chiuso il 2022 con un pesante deficit idrico, aggravato dalla siccità che ha colpito duramente tutto il Nord e parte del Centro per oltre un anno. A subire le conseguenze maggiori sono stati soprattutto i terreni irrigui e i prati-pascoli, che sono stati colpiti da un intenso deficit di pioggia di lungo periodo, ma la siccità ha influito pesantemente anche sull’agricoltura e sull’energia idroelettrica prodotta, che ha subito una forte riduzione di circa il 40%. Secondo i dati della piattaforma ENTSO-E, il calo è visibile già dalla metà del 2021, ma il 2022 è stato un anno eccezionale rispetto ai sei precedenti e anche i valori dei primi mesi del 2023, sono stati molto inferiori aggravando ulteriormente la situazione.
A questi fenomeni siccitosi si sono alternati eventi pluviometri estremi come quelli di maggio 2023 che hanno colpito l’Emilia Romagna, dove si è riversata una cumulata di precipitazioni pari a 4 miliardi di metri cubi d’acqua, che ha portato all’esondazione contemporanea di 23 corsi d’acqua e al superamento della soglia più critica di altri 13 fiumi o come le eccezionali grandinate che hanno colpito diverse regioni del paese, devastando città e campagne e procurando ingenti danni.
Siccità, bombe d’acqua, ondate di calore, scioglimenti dei ghiacciai, perdita di biodiversità sono tutti fenomeni connessi e correlati con la crisi climatica in atto, dovuta in massima parte all’innalzamento delle temperature del pianeta. E la scienza dei cambiamenti climatici è concorde nel ritenere che questa sia in massima parte dovuta all’aumento delle emissioni di CO2 indotta dall’attività umana, ossia dalla combustione di petrolio, carbone e gas.
L’Unione europea, prima con la previsione del Green Deal europeo, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2019)640 final, dell’11 dicembre 2019, poi tramite la predisposizione delle Linee guida per l’elaborazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e successivamente con l’iniziativa « Fit for 55», di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021)550 final, del 14 luglio 2021, ha marcato in maniera molto chiara l’estrema necessità e urgenza di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra da subito, facendo leva su un forte dispiegamento di energie rinnovabili diffuse nel territorio, sulla mobilità intelligente ed eco-compatibile nonché su campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini.
Non da ultimo, la cosiddetta «legge europea sul clima», di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che detta i princìpi fondamentali per la tutela dell’ambiente e per contrastare il cambiamento climatico, al fine di arrestare le conseguenze indotte dal surriscaldamento dell’atmosfera, dal crescente dissesto idrogeologico, al consumo di suolo, alla crescente siccità e scarsità idrica, per impedire un ulteriore deterioramento delle risorse fondamentali e garantire una drastica riduzione delle emissioni entro il 2050.
Nonostante gli annunci e gli impegni dei vari Stati, nonché delle istituzioni sovranazionali, la situazione non solo non è migliorata, ma, anzi, è peggiorata. Questo anche per via delle resistenze delle singole nazioni. Si pensi, solo per fare un esempio, a quanto sia osteggiata dal nostro paese la linea dell’Europa contro le auto a combustione o per l’efficienza energetica delle case.
Insomma, il mondo non si è affatto adattato ai cambiamenti climatici, come testimonia il recente rapporto dell’ONU, dal titolo “Global Stocktake Technical Synthesis Report”, secondo il quale le emissioni globali di gas-serra non sono in linea con l’obiettivo fissato a Parigi nel 2015, mentre la “finestra” di tempo a disposizione per correggere la rotta “si sta restringendo rapidamente”.
Il tempo stringe, anche perché si dovrebbe fare tanto, riducendo le emissioni globali di CO2 del 43% al 2030 e del 60% al 2035, in confronto ai livelli del 2019, in modo da azzerare le emissioni nette entro il 2050. Ancora una volta, il rapporto richiama a fondamentali “trasformazioni di sistema”, che dovrebbero coinvolgere un po’ tutti i settori, dai trasporti alla produzione di energia, passando per gli edifici, l’agricoltura, le industrie.
Il ritmo e l’entità del cambiamento necessario per giungere a zero emissioni nette costituiscono una formidabile sfida per i governi di tutto il mondo. Come possono i paesi gestire il raggiungimento di un obiettivo di tali proporzioni, obiettivo che si estende ben oltre i normali cicli elettorali, ma che impone di adottare azioni immediate e coraggiose per imboccare la strada giusta? Appare sempre più necessario dotarsi di un quadro generale che allinei le politiche e le azioni per far fronte alla crisi climatica in atto, agli obiettivi di lungo periodo, favorendo la partecipazione di una serie di attori.
La decisione di sancire questo quadro attraverso una legge specifica non solo riflette la volontà di un paese di raggiungere i suoi obiettivi climatici, ma può anche agevolare la pianificazione, migliorare la sicurezza degli investimenti, aumentare il consenso ed accrescere la trasparenza. Seguendo esempi virtuosi di altri paesi europei, è quanto mai necessario dunque dotare anche il nostro Paese di una legge quadro sul clima, per rispondere in maniera rapida e programmata alle minacce incombenti della crisi climatica.
Tale è l’obiettivo della presente proposta di legge, che si compone di quattro Capi e diciassette articoli. Il Capo I – Disposizioni generali si compone di quattro articoli.
L’articolo 1 (Principi generali) nel riconoscere i cambiamenti climatici come minaccia alla sicurezza e alla salute umana, alla produzione e sicurezza alimentare, degli equilibri ecologici degli ecosistemi e della biodiversità, fissa i principi fondamentali della norma, individuando altresì programmi coordinati nell’azione di governo per il conseguimento degli obiettivi climatici, garantendo la sostenibilità a tutela dei settori sociali più deboli.
L’articolo 2 (Oggetto e finalità) fissa gli obiettivi perseguiti dalla legge, come la decarbonizzazione dell’economia italiana, l’adattamento agli impatti del cambiamento climatico, lo sviluppo dell’economia circolare, la tutela della biodiversità, la crescita delle energie rinnovabili, la coesione sociale, la qualità e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, la transizione verso un’economia a zero emissioni di CO2.
L’articolo 3 (Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra) stabilisce, in coerenza con gli obiettivi di azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050, gli obiettivi minimi nazionali da raggiungere entro il 2030, in conformità agli impegni assunti in ambito internazionale.
L’articolo 4 (Traguardi climatici intermedi) fissa gli obiettivi minimi vincolanti in materia di clima da conseguire entro il 2035, mentre al fine del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 è stabilita la riduzione interna netta delle emissioni di gas serra al 2040 di almeno il 90%.
L’articolo 5 (Digitalizzazione dei processi per una transizione giusta e solidale) al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi didecarbonizzazione e in coerenza con l’agenda digitale italiana, affida al Presidente del consiglio il compito di promuovere azioni per la digitalizzazione dell’economia.
Il Capo II – Organismo consultivo indipendente si compone di due articoli.
L’articolo 6 (Osservatorio scientifico per il clima) stabilisce l’istituzione, tramite decreto del MASE dell’Osservatorio scientifico per il clima quale organismo indipendente deputato a definire i limiti massimi di emissione per ciascun settore economico, ad elaborare una proposta di Piano d’azione per il clima, verificando la conformità degli obiettivi agli aggiornamenti stabiliti dalla normativa europea, a predisporre un rapporto annuale sui risultati raggiunti, a svolgere attività istruttoria per la modifica dell’obiettivo in materia di quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.
L’articolo 7 (Budget di carbonio complessivo e obblighi emissivi settoriali) affida all’Osservatorio il compito di individuare il budget di carbonio complessivo che può essere emesso in atmosfera in un determinato periodo, in modo da perseguire l’obiettivo della neutralità climatica e propone altresì al Governo la definizione degli obblighi emissivi settoriali, quali soglie espresse in termini di budget di carbonio per macro settori economici.
Il Capo III – Strumenti e disposizioni per il conseguimento degli obiettivi climatici si compone di due articoli.
L’articolo 8 (Piano di azione per il clima) definisce contenuti, finalità e procedure di approvazione del Piano d’azione per il clima, quale strumento di pianificazione strategia nazionale a lungo termine che integra la politica industriale, economica e climatica, definendo il contributo dell’Italia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla vigente normativa dell’Unione europea in materia.
L’articolo 9 (Partecipazione pubblica) definisce i processi partecipativi delle realtà sociali, economiche, associative e dei cittadini riguardo le politiche climatiche assunte dal Governo.
L’ultimo Capo IV – Disposizioni fiscali ed entrata in vigore si compone di sette articoli.
L’articolo 10 (Fiscalità ambientale) prevede una delega al Governo per rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull’energia elettrica, anche in funzione del budget di carbonio e delle emissioni dei gas serra, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato a strumenti economici per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie ed i processi di riconversione industriale per la decarbonizzazione.
L’articolo 11 (Indicatori di bilancio per il contrasto al cambiamento climatico) stabilisce che il rendiconto generale delle Stato debba contenere, in apposito allegato, l’illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali per il contrasto al cambiamento climatico, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per le finalità di decarbonizzazione e per gli interventi di mitigazione e adattamento.
L’articolo 12 (Fondo italiano sociale per il clima) al fine di sostenere i redditi più fragili nella fase della transizione ecologica, come la ristrutturazione delle case e l’accesso alla mobilità sostenibile e per le imprese che necessitano di sostegno per la riconversione del proprio processo produttivo nella fase di transizione verde, istituisce il fondo sociale per il clima cui confluiscono tutte le risorse europee e statali per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. Al fondo afferiscono altresì le risorse derivanti da un’imposta annuale straordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni, istituita fino al 31 dicembre 2030, la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 20 milioni di euro. Inoltre per gli anni 2023 e 2024 è istituito un contributo straordinario a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, chimico, bancario e assicurativo, nonché dei soggetti che esercitano l’attività di produzione e estrazione di idrocarburi, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.
L’articolo 13 (Reddito di formazione per la transizione ecologica e l’innovazione tecnologica) istituisce un reddito di formazione e avviamento al lavoro per l’inserimento nei processi produttivi legati alla transizione ecologica, energetica, alla difesa e tutela del suolo e della biodiversità, all’innovazione tecnologica e digitalizzazione per un periodo massimo di 24 mesi, non superiore a 1.300 euro mensili a favore dei giovani in cerca di prima occupazione e per la ricollocazione professionale di lavoratori in stato di disoccupazione.
L’articolo 14 (Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi) stabilisce che le spese fiscali dannose per l’ambiente comprese nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono progressivamente ridotte in misura pari almeno al 10 per cento annuo sino all’annullamento dei sussidi medesimi entro il 2030.
L’articolo 15 (Nuove funzioni della SACE S.p.A.) include tra le funzioni svolte dalla SACE quella di favorire la transizione energetica e le politiche di decarbonizzazione del sistema energetico, attraverso il sostegno a operazioni nel settore delle fonti rinnovabili e delle energie alternative, escludendo progetti e investimenti anche esteri che riguardino direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti.
L’articolo 16 (Relazione alle camere) stabilisce le modalità con le quali il Ministro dell’Ambiente e delle sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, informa le camere sullo stato di attuazione della legge.
Infine l’articolo 17 (Entrata in vigore) stabilisce il termini di entrata in vigore della norma.
Capo I – Disposizioni generali
Articolo 1
(Principi generali)
1. La Repubblica riconosce i cambiamenti climatici come minaccia alla sicurezza e alla salute umana, alla produzione e sicurezza alimentare, degli equilibri ecologici degli ecosistemi e della biodiversità
2. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9 e 41 della Costituzione, con l’Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 e ratificato ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, di seguito denominato « Accordo di Parigi », e con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, detta princìpi fondamentali e obiettivi in materia di tutela dell’ambiente, di politiche economiche e di contrasto del cambiamento climatico, al fine di garantire l’azzeramento delle emissioni di anidride carbonica entro il 2050, di arrestare le conseguenze indotte dal surriscaldamento climatico, dal crescente dissesto idrogeologico, al consumo di suolo, dalla crescente siccità e scarsità idrica, ai fenomeni metereologici estremi, impedendo un ulteriore deterioramento delle risorse fondamentali del pianeta.
3. La presente legge individua altresì programmi coordinati nell’azione di governo affinché le attività economiche, siano indirizzate verso il raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dalle presenti norme, garantendo la sostenibilità degli interventi a tutela dei settori sociali più deboli e promuovendo nuova occupazione.
Articolo 2(Oggetto e finalità)
1. La presente legge persegue l’obiettivo di favorire:
a) la decarbonizzazione dell’economia italiana, al fine di garantire l’uso razionale e solidale delle risorse;
b) la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici e l’adozione di un modello di sviluppo sostenibile che generi un’occupazione dignitosa e contribuisca alla riduzione delle disuguaglianze, aumentando la resilienza dei sistemi sociali, naturali ed antropici di fronte ai rischi generati dagli effetti connessi;
c) lo sviluppo dell’economia circolare con l’obiettivo della riduzione del fabbisogno di risorse primarie, della produzione e smaltimento dei rifiuti e dei relativi impatti emissivi;
d) la tutela della biodiversità attraverso il contrasto dei fattori diretti e indiretti che ne determinano la perdita, garantendo la salvaguardia degli ecosistemi tramite l’applicazione del principio «chi inquina paga »;
e) la gestione sostenibile degli ecosistemi per conservarne e rafforzarne le funzioni di assorbimento e stoccaggio a lungo termine di CO2 atmosferica;
f) l’aumento delle installazioni di fonti di energia rinnovabile tramite la previsione di incentivi e la semplificazione delle procedure autorizzative, assumendo come criterio determinante la necessità di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili;
g) la coesione sociale e territoriale garantendo l’armonizzazione, lo sviluppo e la diffusione di comunità energetiche nel territorio nazionale;
h) la promozione di un ambiente salubre in grado di garantire la salute e il benessere dei cittadini e della fauna selvatica;
i) una produzione industriale che operi nel rispetto degli indicatori di benessere equo e sostenibile, aiutando la transizione verso modelli sostenibili, con la semplificazione delle procedure e l’incentivazione economica;
l) la qualità e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico;
m) la cooperazione, la collaborazione e il coordinamento tra le amministrazioni pubbliche, attraverso la promozione di una cultura della sostenibilità riguardante le procedure interne;
n) la diffusione di una cultura della sostenibilità nel sistema diistruzione, nelle modalità di esercizio dell’attività di impresa, nella filiera dell’amministrazione pubblica e dei processi produttivi, nello sviluppo tecnologico e nell’applicazione dell’intelligenza artificiale;
o) la diffusione e lo scambio dei risultati raggiunti e delle pratiche adottate a livello internazionale, al fine dell’adozione e dell’importazione in ciascun sistema Paese di una governance climatica;
p) l’adozione del criterio della sostenibilità quale principio di valutazione della produzione legislativa nell’ordinamento italiano;
q) la transizione verso un’economia a zero emissioni di CO2 in grado di garantire la coesione sociale e territoriale, attraverso processi condivisi per il superamento della povertà energetica, per una maggiore solidarietà tra generazioni e migliori condizioni di vita e di lavoro;
r) la promozione dello smartworking per conciliare al meglio tempi di vita e di lavoro, con effetti di riduzione dell’impronta di carbonio legata al lavoro e ai picchi di consumo energetico connesso.
Articolo 3 (Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra)
1. In coerenza con gli obiettivi di azzeramento delle emissioni nette di gas ad effetto serra entro il 2050 sanciti dall’Accordo di Parigi sono stabiliti i seguenti obiettivi minimi nazionali, da raggiungere entro il 2030, in conformità agli impegni assunti in ambito internazionale e ai sensi dei regolamenti (UE) 2021/1119 e 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio:
a) riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte dall’economia nazionale in misura pari almeno al 60% per cento rispetto ai livelli del 1990;
b) raggiungimento della quota di 310 Mt di CO2 equivalente di assorbimenti netti nel settore dell’uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (cd. LULUCF);
c) raggiungimento di una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari almeno al 42 per cento del consumo complessivo a livello nazionale, in conformità agli obiettivi stabiliti dall’Unione europea;
d) generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili in misura pari almeno al 72 per cento;
e) miglioramento dell’efficienza energetica attraverso una riduzione del consumo di energia primaria, pari almeno al 42,5 per cento rispetto al valore di base previsto dalla normativa dell’Unione europea;
f) miglioramento del rendimento energetico degli edifici in misura pari almeno al 35 per cento, al fine di limitare le dispersioni di energia e di calore, ai sensi degli articoli 119, 121 e 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, si provvede, ai fini della loro maggiorazione, alla revisione degli obiettivi di cui al comma 1 per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) rispetto degli obiettivi previsti dall’Accordo di Parigi;
b) rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di contrasto del cambiamento climatico;
c) adeguamento degli obiettivi medesimi all’evoluzione dei progressi tecnologici e della conoscenza scientifica.
3. L’ulteriore maggiorazione degli obiettivi di cui ai comma 2 può essere disposta nel caso in cui si registrino scostamenti rispetto ai percorsi di riduzione delle emissioni di gas serra e di assorbimento dei livelli di anidride carbonica.
Articolo 4 (Traguardi climatici intermedi)
1. Al fine di conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 3, comma 1, sono fissati i seguenti obiettivi minimi vincolanti in materia di clima da conseguire entro il 2035:
a) decarbonizzazione del sistema energetico nazionale con eliminazione delle fonti derivanti da combustibili fossili;
a) aumento del rendimento energetico degli edifici mediante il raddoppio del tasso annuo di ristrutturazione profonda degli edifici residenziali e non residenziali;
b) incremento della penetrazione dell’elettricità nei trasporti in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni del trasporto su strada previsti dal pacchetto “Fit for 55”;
c) sviluppo di una mobilità equa, inclusiva e sostenibile attraverso l’incremento di soluzioni di mobilità collettiva e condivisa con l’obiettivo di raggiungere i 9 km per milione di abitanti di reti metropolitane, i 20 km per milione di abitanti di reti ferroviarie suburbane e di 10 km per milione di abitanti di reti tramviarie;
d) sviluppo delle infrastrutture ciclabili per rendere la mobilità leggera maggiormente sicura e accessibile in modo da rispondere alle esigenze legate agli spostamenti quotidiani, aumentando la sicurezza e la qualità degli spazi urbani e migliorando la qualità dell’aria nelle grandi città;
e) introduzione del biglietto climatico sull’intero territorio urbano e regionale del paese fino al 2035 al costo di 9 euro mese;
f) limitazione del trasporto aereo privato sulle tratte brevi nazionali fino al totale divieto dal 2030 dei voli di aeromobili privati non di linea per il trasporto passeggeri che non garantiscono zero livelli di emissione di carbonio;
g) transizione verso un sistema alimentare sostenibile perseguendo gli obiettivi di riduzione dell’uso e del rischio dei pesticidi di sintesi del 50% e destinando almeno il 25% della superficie agricola all’agricoltura biologica, promuovendo un’agricoltura e una zootecnia più sostenibili che porti al superamento degli allevamenti intensivi secondo la strategia europea “Farm to Fork”;
h) aumento delle aree naturali protette per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030, pari almeno al 30% di territorio protetto terrestre e marino, di cui almeno un terzo da sottoporre a stretta protezione, assicurando un’adeguata tutela del capitale naturale del paese;
i) azzeramento del consumo di suolo e rigenerazione dei suoli degradati anche nelle aree urbane con aumento del verde urbano e recupero delle funzioni eco-sistemiche attraverso interventi di rinaturalizzazione e miglioramento della permeabilità.
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Al fine di conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 3, comma 1, l’obiettivo vincolante in materia di clima da conseguire entro il 2040 è stabilito in termini di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra, al netto degli assorbimenti, di almeno il 90% rispetto ai livelli del 1990.
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Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a carbone, cessano la loro attività.
