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ASSOCIAZIONE SAN VALENTINO

Aprire Associazione Culturale: Come Costituire e Costi

Aprire Associazione Culturale: Come Costituire e Costi

Stai cercando informazioni su come aprire un’associazione culturale? Di seguito una guida su cos’è, come costituirla, quali costi vanno sostenuti e qual è il regime fiscale applicabile.

Cosa sono le associazioni culturali e perché costituirle

L’associazione culturale è un ente no profit. Si tratta di un’organizzazione senza scopo di lucro costituita da un gruppo di persone che decidono di associarsi stabilmente per svolgere e/o promuovere attività culturali. Chiunque condivida lo scopo e le intenzioni di dell’associazione culturale può diventarne socio facendone domanda e accettando le regole stabilite nello statuto.

Le associazioni di questo tipo si potranno occupare di tutte le attività che sono collegate al mondo culturale/artistico e ad attività formative ed educative (ad esempio un cineforum, un circolo di lettura, un gruppo per promuovere il restauro di un monumento). Queste associazioni possono essere chiamate anche circoli privati o club (ad esempio un circolo o club di musica jazz). Se l’associazione non ha come scopo istituzionale quello culturale sarà necessario costituire un altro tipo di ente (ad esempio se si vuole promuovere un’attività sportiva, dovrà essere costituita un’associazione sportiva dilettantistica o “ASD”).

Svolgere le attività culturali attraverso un’associazione consente di usufruire di numerose agevolazioni fiscali come:

  • l’esenzione dal pagamento di tasse per le entrate derivanti dall’attività istituzionale dell’ente
  • l’esonero dal pagamento dell’IVA
  • la possibilità di accedere al contributo del 2 per mille (per le associazioni esistenti da almeno 5 anni)

La recente riforma sul Terzo Settore (ETS) ha riorganizzato sotto un’unica famiglia gli enti che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’attività culturale, se di interesse sociale (es. con finalità educativa o per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale) può rientrare tra le attività che perseguono gli ETS (Enti del Terzo Settore). Anche una no profit culturale potrà quindi diventare un ETS e godere delle relative agevolazioni fiscali previste

Come creare un’associazione culturale: requisiti e passi per l costituzione

Per costituire un ente culturale sono necessari dei requisiti minimi. Innanzitutto è obbligatorio che ci sia un numero minimo di 3 associati fondatori. É necessaria l’assenza dello scopo di lucro nello svolgimento delle attività che l’associazione compie. Infine è ovviamente imprescindibile che lo scopo e le finalità che l’associazione culturale si propone di perseguire siano attività culturali. I passi per avviare la propria associazione culturale sono:

  1. Redazione dello statuto e dell’atto costitutivo: la prima fase è la stesura dello statuto e dell’atto costitutivo dell’associazione. Gli associati fondatori stabiliscono in questi documenti gli scopi (specificando la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali), l’amministrazione, la gestione del patrimonio e tutte le regole generali sia riguardo il funzionamento dell’organizzazione sia riguardo diritti e doveri degli associati.
  2. Sottoscrizioni dei fondatori e costituzione: dopo la redazione bisognerà firmare atto costitutivo e statuto per completare la costituzione. Non sarà necessario che questo avvenga davanti a un notaio. La sottoscrizione di tutti i fondatori è sufficiente per dar vita all’associazione e per procedere con le operazioni successive.
  3. Registrazione e codice fiscale: il presidente dell’associazione dovrà chiedere l’attribuzione del codice fiscale e la registrazione dell’associazione all’Agenzia delle Entrate per poter compiere determinate operazioni (ad esempio l’apertura di un conto corrente o la firma di contratti) e accedere alle agevolazioni fiscali di settore. Questi passaggi non sono strettamente obbligatori ma scegliendo di non effettuarli l’ente sarà molto limitato nelle sue attività e rimarrà una sorta di “accordo privato” tra gli associati.
  4. Richiesta della partita IVA: è necessaria l’apertura della partita IVA se l’associazione effettua attività commerciale (ad esempio la vendita di beni o servizi) in maniera continuativa, vale a dire avvalendosi di un’organizzazione stabile di mezzi e persone. Questo tipo di attività dovrà essere sempre ausiliaria e mai prevalente rispetto alle attività istituzionali dell’ente. Se l’attività commerciale è occasionale non è necessario aprire la partiti IVA.

Quanto costa aprire una no profit culturale

I fondatori dovranno sostenere una serie di costi per aprire l’associazione. Anzitutto è necessario creare l’atto costitutivo e lo statuto. Non è necessario che questi documenti siano redatti da un notaio, è sempre consigliato, però, rivolgersi a un professionista o a un servizio come LexDo.it per evitare irregolarità nei documenti, assicurarsi che lo statuto non presenti difetti e sia valido per il tipo di associazione che si sta costituendo.

L’intervento del notaio è obbligatorio solo se si vuole costituire un’associazione riconosciuta. Questa operazione consente il riconoscimento della personalità giuridica“, che consente ai creditori dell’associazione di poter aggredire solo il suo patrimonio in caso di debiti, senza poter aggredire il patrimonio dei suoi amministratori. Per procedere al riconoscimento è necessario quindi far redigere l’atto costitutivo e lo statuto da un notaio (atto pubblico) e il versamento di un patrimonio minimo di circa €15.000 (in base alla regione di appartenenza può essere richiesto un patrimonio minimo diverso). La pratica notarile fa aumentare molto i costi di costituzione. In genere, l’importo da pagare al notaio è intorno agli €1000. Per questo motivo, si tratta di una scelta poco frequente e viene preferita almeno inizialmente la forma “non riconosciuta”.

Si potrà quindi procedere con la richiesta del codice fiscale e di registrazione per dare data certa alla costituzione dell’ente, per ottenere le agevolazioni fiscali e per compiere determinate attività come l’apertura di un conto corrente o stipulare contratti. Se si decide di effettuare questa operazione bisogna eseguire il versamento delle relative imposte di circa €250 (€200 + le marche da bollo necessarie) e la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla costituzione dal presidente dell’associazione presso l’Agenzia dell’Entrate.

Un ulteriore costo è la richiesta della partita IVA. Come già detto non è obbligatorio attivare una partita IVA per un ente culturale ma lo diventa nel caso in cui l’associazione svolga attività commerciale in maniera continuativa e abituale. In questi casi è opportuno rivolgersi a un professionista che si occupi della pratica di apertura della partita IVA. È sempre opportuno e consigliato che un professionista segua la contabilità dell’associazione per evitare possibili sanzioni. In genere, il compenso di un professionista che si occupi di queste attività parte da circa €1.000 + IVA all’anno.

Con LexDo.it puoi costituire la tua associazione culturale al costo di €99+IVA. Il servizio comprende la creazione gratuita dello statuto e dell’atto costitutivo della tua associazione, la consulenza di un professionista e una guida completa a tutti gli adempimenti successivi come la richiesta di registrazione e del codice fiscale o l’apertura della partita iva della tua no profit. Inoltre, il servizio include 1 anno di supporto legale 100% online per creare contratti su misura e richiedere consulenze con avvocati per qualsiasi esigenza.

Vantaggi di un ente culturale senza scopo di lucro

Sotto il profilo fiscale, l’associazione culturale in quanto ente senza scopo di lucro beneficia della non tassazione su tutte le entrate istituzionali. Rientrano tra queste le quote o i contributi economici che gli associati versano per l’attività principale dell’ente, ad esempio per la frequentazione di corsi. Queste entrate non vengono tassate in alcun modo e si possono incassare senza necessità di emettere fattura e avere una partita IVA. È possibile anche svolgere attività commerciali che però devono essere esercitate in maniera non prevalente rispetto alle attività istituzionali.

Le no profit posso anche beneficiare di un regime fiscale forfettario che garantisce l’esonero dal versamento dell’IVA. Le associazioni che vogliono godere di questa agevolazione non devono produrre ricavi derivanti da attività commerciali superiori ai €400.000 annui.

Il regime di agevolazioni appena descritto verrà abrogato e sarà sostituito da nuovi benefici fiscali quando entrerà pienamente in vigore la riforma degli enti del Terzo Settore (ETS). Questa riforma introduce diverse novità anche sotto il profilo fiscale come la distinzione fra entrate non commerciali e entrate commerciali. Secondo le nuove regole le entrate non commerciali non verranno tassate in alcun modo mentre quelle commerciali beneficeranno di un regime forfetario di tassazione a condizione che le entrate commerciali non superino quelle non commerciali.

Costituzione Associazione

Riforma Terzo Settore: Guida alle Associazioni ETS

Riforma Terzo Settore: Guida alle Associazioni ETS

Scopriamo le novità della Riforma del Terzo Settore e cosa cambia per gli enti no profit. Vediamo insieme cosa sono i nuovi Enti del Terzo Settore (ETS), come costituirli o come adeguare lo statuto delle associazioni già esistenti.

Cos’è la Riforma del Terzo Settore

Con il termine “Riforma del Terzo Settore” si indica una normativa emanata nel 2017 che ha creato una disciplina unica per le associazioni e per gli altri enti senza scopo di lucro che perseguono fini solidaristici o di utilità sociale.

Ad oggi, questa riforma non è del tutto in vigore poiché non sono stati emanati alcuni dei decreti attuativi. È stato però già istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a cui dovranno iscriversi le associazioni che vogliano diventare enti del terzo settore e beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali previsti per questi enti.

Cosa cambia con il Codice del Terzo Settore

La riforma introduce numerose novità attraverso il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n.117/2017), il nuovo testo normativo di riferimento per gli enti associativi. Vediamo le modifiche più importanti.

Finalità associative prestabilite

Le associazioni potranno svolgere una o più attività di interesse generale tra quelle previste per legge. L’elenco è inserito nell’art. 5 del Codice e contiene una vasta gamma di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale tra cui scegliere. L’associazione che non svolge una delle attività presenti nell’elenco in via esclusiva o principale non potrà acquisire la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore), perdendo così l’accesso ai futuri benefici fiscali.

Numero minimo di associati fondatori

Cambia anche il numero minimo di associati per costituire alcune associazioni. Nello specifico, per le associazioni di volontariato e di promozione sociale sono già richiesti almeno 7 associati per la costituzione. Resta invece invariato il numero minimo di 3 fondatori per associazioni sportive e culturali.

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

La riforma ha istituito un registro unico (RUNTS) al quale le associazioni dovranno iscriversi per accedere alle agevolazioni fiscali. Si tratta di un registro pubblico telematico contenente le informazioni principali degli enti (es. codice fiscale, dati degli amministratori, indicazione se si tratta di un’associazione riconosciuta o meno). Il registro è attivo dal 24 novembre 2021. La sua introduzione ha comportato l’estinzione degli altri registri esistenti (es. registri regionali del volontariato e di promozione sociale).

Agevolazioni fiscali sulle entrate commerciali

Sotto il profilo fiscale, sarà introdotta una nuova distinzione tra entrate non commerciali e entrate commerciali. A grandi linee, saranno entrate non commerciali le seguenti:

  • quote degli associati, donazioni e sovvenzioni
  • utili per l’attività di ricerca scientifica (purché le somme siano reinvestite nella ricerca o nella diffusione gratuita dei risultati)
  • ricavi per altre attività definite non commerciali dal Codice del Terzo Settore. Si tratta di tutte le attività i cui ricavi non superano i costi sostenuti per organizzarle oppure, più nello specifico, di attività con ricavi che non superano di oltre il 5% i relativi costi per non più di 2 anni consecutivi.

Saranno invece commerciali tutte le entrate diverse da quelle appena elencate.

Le entrate non commerciali non saranno tassate e, inoltre, l’associazione potrà beneficiare di un nuovo regime forfetario che prevederà delle aliquote agevolate di tassazione sugli eventuali ricavi commerciali (es. aliquota del 7% sugli introiti inferiori a €130.000 all’anno). È bene però specificare che se le entrate commerciali supereranno quelle non commerciali l’associazione non potrà avere nessun tipo di agevolazione fiscale e tutte le entrate saranno tassate, comprese quelle non commerciali.

Per l’applicabilità del nuovo regime fiscale si attende l’autorizzazione della Commissione Europea. Nell’attesa, le associazioni possono continuare a beneficiare dell’attuale regime di tassazione agevolato che prevede, ad esempio, l’esenzione dall’IVA e dall’obbligo di fatturazione se i ricavi commerciali non superano €400.000. Tale regime resterà in vigore fino a quando la Commissione Europea non si pronuncerà.

Le nuove associazioni ETS

La riforma punta a riunire i diversi tipi di associazione in un’unica grande famiglia: gli Enti del Terzo Settore (ETS). Vediamo, in sintesi, cosa accadrà alle tipologie di organizzazioni attualmente esistenti.

Associazioni che potranno diventare ETS

  • per le associazioni di volontariato (ODV) e di promozione sociale (APS) l’iscrizione al RUNTS avverrà in modo automatico poiché tali associazioni saranno qualificate di diritto come ETS e le vecchie legislazioni su ODV e APS verranno abrogate
  • le associazioni generiche/culturali possono scegliere o meno se diventare ETS. La scelta più conveniente sembra essere quella di aderire alla riforma poiché sarà l’unico modo per queste associazioni di avere una tassazione agevolata sui ricavi commerciali
  • anche per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) è facoltativo diventare ETS. Tuttavia, le ASD saranno le uniche a poter ancora beneficiare dell’attuale regime agevolato di tassazione anche a riforma completamente attuata. Per gli enti sportivi (anche di nuova costituzione) questo regime risulta essere più conveniente rispetto a quello nuovo che verrà introdotto
  • le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) saranno abrogate. Queste associazioni per sopravvivere dovranno necessariamente qualificarsi come ODV o APS e di conseguenza adeguare i loro statuti alla normativa ETS.

Associazioni che non potranno diventare ETS

Le seguenti tipologie di enti non potranno acquisire la qualifica di ETS in nessun caso:
  1. associazioni politiche e partiti
  2. sindacati
  3. associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche (es. Confindustria)
  4. associazioni di datori di lavoro
  5. enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti

Come costituire un ETS

Per fondare un ETS è sufficiente che gli associati fondatori redigano e firmino lo statuto e l’atto costitutivo dell’ente. Questi documenti stabiliscono gli scopi associativi, le attività da svolgere e le persone che si occuperanno dell’amministrazione. Successivamente si dovrà:

  1. richiedere il codice fiscale per compiere ogni operazione (es. stipulare contratti, aprire un conto corrente). Se si dovrà svolgere attività commerciale in modo continuativo occorrerà invece aprire direttamente una p.IVA per associazione
  2. registrare l’associazione all’Agenzia delle Entrate per rendere conoscibile l’ETS ai terzi
  3. trasmettere il modello EAS all’Agenzia delle Entrate per comunicare i dati fiscalmente rilevanti e beneficiare delle future agevolazioni
  4. iscriversi al Registro Unico (RUNTS).
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